LUOGHI DI LAVORO - COVID-19

Sottoscritti nella serata del 6 aprile 2021 dal Governo e dai Rappresentanti delle Parti sociali due importanti documenti.

Il primo è il "Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro", che aggiorna i precedenti accordi sulla salute e sicurezza (tenendo conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020).

Il secondo è il "Protocollo nazionale per la realizzazione die piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid negli ambienti di lavoro".

 

LE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza sul luogo di lavoro si confermano le misure per contrastare il diffondersi del virus, dalle mascherine al distanziamento fino alla sanificazione periodica. Si raccomanda, inoltre, il massimo utilizzo, ove possibile, delle modalità di lavoro agile o da remoto, ovvero il cosiddetto Smart Working da parte dei datori di lavoro privati. Infine, raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contigentato l'accesso agli spazi comuni.

 

Per essere riammessi al lavoro dopo aver contratto il covid-19 oltre al rispetto delle norme vigenti (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 e successive istruzioni) i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato presso una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

 

Confermato il principio secondo cui la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività fino al rispristino delle condizioni di sicurezza.

 

VACCINAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO

Per quanto riguarda il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, l'iniziativa è rivolta ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell'azienda e ai datori di lavoro.

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati con il supporto o il Coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Ciovid-19 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

 

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali.

 

Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all'orario di lavoro.

 

Viene confermata la non responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nell'ipotesi di uso conforme del vaccino.

 

 

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