TITOLO I – Costituzione – Obiettivi - Adesione
Art.1 - Costituzione
La Confederazione OR.S.A. è un'associazione sindacale democratica, socialmente impegnata nella difesa del lavoro e dei lavoratori/e dei pensionati/e, senza scopo di lucro.
Le seguenti Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti all'OR.S.A., organizzate nei Comparti come di seguito elencato,
Industria Pubblica e Privata:
Pensionati:
Sanità
Scuola e Università
Pubblici e Privati
Trasporti
Aderiscono alla Confederazione Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base di seguito indicata con la sigla OR.S.A., con sede provvisoria in Roma, Via Magenta 13.
All'OR.S.A. possono aderire i Sindacati Autonomi e di Base, le Associazioni ed i Raggruppamenti organizzati di lavoratori/lavoratrici in servizio ed in quiescenza che operano nelle varie realtà produttive del Paese, comprese le associazioni a carattere professionale strutturate anche sul modello cooperativistico o con natura giuridica analoga, che dovranno in prima fase confluire nei Comparti o Sindacati già presenti e ricompresi nell'art.1 del presente Statuto, come stabilito all'art.3 del presente Statuto.
Le Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti a OR.S.A. mantengono i propri Statuti e le proprie strutture organizzative, fatto salvo quanto previsto dall'art.3 del presente Statuto.
Le modalità di adesione sono stabilite con deliberazione della Segreteria Generale e ratificata dal primo Consiglio Generale dopo il Congresso.
L'OR.S.A., nel rispetto delle proprie competenze e prerogative rappresenta in modo unitario le Associazioni e OO.SS. autonome e di Base di ogni categoria, classe e professionale, le quali liberamente, in aderenza ai rispettivi statuti, agiscono per la tutela degli interessi dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, sia nell'ambito del lavoro, sia nell'ambito sociale e previdenziale.
L'OR.S.A. si costituisce quale struttura di rappresentanza delle Associazioni/Sindacati aderenti di fronte alle istituzioni nazionali, regionali e territoriali dello Stato Italiano, alle confederazioni datoriali, di fronte alle istituzione centrali della U.E. ed agli organismi internazionali riconosciuti, per le materie di carattere generale delle politiche sociali e del lavoro.
L'azione sindacale dell'OP.S.A. è libera e indipendente dai condizionalmente ideologici e dagli interessi dei partiti/movimenti politici.
Art.2 - Adesioni alla ratifica del presente statuto
Tutte le Associazioni, i Raggruppamenti e/o le OO.SS. autonome e di base possono aderire all'OR.S.A. nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
Ove all'atto dell'adesione sussistessero norme in contrasto con il presente statuto, le Associazioni o Sindacati dovranno armonizzare i loro statuti alla prima assise congressuale utile.
Le stesse, oltre a svolgere la propria attività a livello nazionale, s'impegnano:
L'OR.S.A. può aderire a organizzazioni europee/internazionali del lavoro che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con il presente Statuto.
L'OR.S.A. intende inoltre promuovere la costituzione e l'organizzazione di strutture associative (Società, Enti, Fondazioni, e Gruppi di volontariato ecc...) le cui finalità sono:
Si prefigge di istituire un proprio Centro di Servizi (tra i quali quello fiscale e di Patronato), nonchè di organizzare corsi di formazione e di promozione professionale.
Le Organizzazioni Sindacali/Associazioni di cui all'articolo 1 del presente statuto, devono possedere un dato associativo certificato delle adesioni al fine di esercitare i diritti di rappresentanza negli organismi stabiliti dal presente statuto. Nel caso di impossibilità ad ottenere detta certificazione, sarà cura della singola Organizzazione Sindacale aderente produrre l'attestazione di iscrizione e il relativo versamento delle quote associative.
Art.3 - Nuove Adesioni
Nel caso di domande di adesione all'OR.S.A. da parte di Sindacati/Associazioni o Raggruppamenti di lavoratori in servizio o in quiescenza, la Direzione Nazionale - in presenza del parere positivo espresso dalle omologhe Organizzazioni già aderenti all'OR.S.A. - ne disporrà l'assegnazione provvisoria nel corrispondente Comparto di riferimento.
Nel frangente, un rappresentante dei Sindacati/Associazioni che aderiranno successivamente all'OR.S.A. sarà cooptato all'interno della Direzione Nazionale.
La Segreteria Generale, in particolari casi ed in settori lavorativi ove sussistano oggettive difficoltà organizzative, nel quadro di un disegno di sintesi associativa. può deliberare l'adesione diretta dei lavoratori/lavoratrici all'OR.S.A., attenendosi al parere vincolante espresso dalle omologhe Organizzazioni Sindacali/Associazioni, già aderenti all'OR.S.A..
Art.4 - Obiettivi
Principi fondamentali dell'OR.S.A. sono:
Nella dinamica evolutiva del mondo del lavoro e della struttura sociale moderna, scopo principale dell'OR.S.A. è sostenere e promuovere la partecipazione diretta dei lavoratori/lavoratrici e dei pensionati/e alla vita del sindacato attraverso:
L'OR.S.A. si prefigge di:
Nella condivisione dei principi istitutivi e degli obiettivi costitutivi del presente Statuto, si conferma la piena autonomia di azione delle Associazioni/Sindacati e Comparti aderenti all'OR.S.A. per quanto attiene alla:
TITOLO II – Organizzazione dei Comparti
Art.5 - Costituzione dei comparti
In conformità all'organizzazione descritta all'art.1, il Comparto dovrà costituirsi in presenza di almeno due sindacati/associazioni, rappresentativi dello stesso settore merceologico/area produttiva.
La rappresentanza e candidatura negli Organi/Assise di OR.S.A. dei rappresentanti delle Associazioni/Sindacati aderenti è consentita solo in presenza di impossibilità di costruzione del Comparto di cui al precedente paragrafo.
All'atto dell'adesione le Associazioni, i Raggruppamenti e/o le OO.SS. autonomo dovranno organizzarsi nei comparti già esistenti nei modi e tempi previsti dagli articoli 1 e 3 del presente Statuto OR.S.A. In presenza delle condizioni previste dal precedente comma1, il Consiglio Generale con apposita delibera - proposta della Segreteria Generale - può disporre la creazione di uno specifico comparto, non in contrasto con quelli già esistenti.
Il riconoscimento di nuovi comparti in seno alla confederazione è proposto dalla segreteria generale, a seguito del ricevimento dell'ipotesi di statuto del comparto inoltrata dai soggetti interessati.
Le norme statutarie di seguito elencate rappresentano l'assunto politico-organizzativo della Confederazione alle quali ogni Comparto è impegnato ad adeguarsi.
Contributi associativi
I contributi associativi riconosciuti all'OR.S.A. dai singoli sindacati aderenti sono definiti dal Consiglio Generali. Nella fase di prima applicazione, e sino a diversa delibera dell'assise deputata, la quota mensile per iscritto è definita in €0,20 (Euro zero/venti).
Nella prima riunione di Direzione Nazionale dopo il Congresso sarà decisa, all'interno del regolamento amministrativo, la ripartizione della quota tra la struttura centrale e le Segreterie Regionali OR.S.A..
La quota di adesione può essere oggetto di revisione da parte della Direzione Nazionale per specifiche finalità a ulteriore sostegno dell'attività sindacale esercitata confederazione.
I contributi così stabiliti devono essere versati trimestralmente, salvo motivato accordo tra la Direzione Nazionale e i Sindacati/Associazioni e o Comparti, aderenti all'OR.S.A..
I/Sindacati/Associazioni e/o Comparti aderenti all'OR.S.A. sono obbligati a fornire alla Segreteria Generale:
I dati richiesti sono necessari per stabilire i meccanismi di votazione degli organismi deliberanti.
L'ingiustificata mancata trasmissione dei dati e dei contributi economici fa decadere il diritto di voto nell'OR.S.A., in tal senso la direzione nazionale può decidere, valutando caso per caso, di sospendere l'utilizzo del marchio OR.S.A..
TITOLO III – Responsabilità - Organi, Regole e Competenze
Art.6 - Responsabilità
L'OR.S.A. Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni, per le competenze a questo riconosciute dallo Statuto e dal Regolamento, e/o in attuazione delle delibere/decisioni degli organismi preposti.
Art.7 - elettività delle cariche
Tutti gli associati OR.S.A. sono elettori ed eleggibili se in regola con i pagamenti ed i contributi associativi e con una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi.
I tempi e le modalità di elezione sono previsti dal Regolamento Interno.
Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea per eleggere i delegati e le cariche, devono essere utilmente informati.
Le cariche di Segretario Generale Confederale, Segretario Generale Aggiunto Confederale e Membro di Segreteria Generale sono incompatibili con gli incarichi di esecutivo/Segretaria Nazionale dei Sindacati e dei Comparti previsti dal precedente art.1.
Le cariche di Sindaco e/o di Probiviro Confederale sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di sindaco e/o Probiviro dei Sindacati/Associazioni e/o Comparti aderenti all'OR.S.A..
Non possono essere eletti a cariche sindacali OR.S.A., di carattere nazionale e regionali, coloro che ricoprono incarichi in organizzazioni sindacali ad essa non aderenti, partiti politici o ruoli istituzionali di livello nazionale/regionale o nei Comuni con oltre 20.000 abitanti o chi sia componente di consigli di amministrazione di imprese o enti di controllo e sorveglianza pubblici.
La Direzione Nazionale può valutare deroghe temporanee alla predetta norma, unicamente per incarichi in organismi bilaterali o tecnici.
Art.8 - Organizzazione
La struttura organizzativa Nazionale dell'OR.S.A. è composta da:
Art.9 - Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante dell'OR.S.A..
Esso determina l'indirizzo generale della Confederazione per la tutela dei diritti dei propri associati e per le politiche sociali ed economiche che hanno incidenza sui processi di sistema.
Il Congresso Nazionale ha facoltà di modificare lo Statuto con deliberazioni approvate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al Congresso.
Il Congresso Nazionale è composto:
La Segreteria Generale uscente non ha diritto di voto al Congresso Nazionale, sia ordinario che straordinario.
Il Congresso Nazionale elegge la Segreteria Generale, composta da:
Le candidature andranno presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei voti congressuali. la Segreteria Generale dovrà essere composta da esponenti di 3 diversi Comparti.
Essi vengono eletti congiuntamente con ilo quorum dei 2/3 dei voti congressuali.
A partire dalla terza votazione il quorum si riduce alla maggioranza semplice del 50+uno dei voti congressuali.
Il Congresso Nazionale elegge a maggioranza semplice con il quorum del 50%+uno dei voti congressuali:
Il Congresso Nazionale Ordinario ratifica i consiglieri generali nella proporzione di uno ogni 500 iscritti per ogni Comparto che li ripartisce nel rispetto della forza associativa dei sindacati ad esso aderenti.
Il Congresso Nazionale è convocato dalla Direzione Nazionale con cadenza ordinario ogni quattro anni.
Il Congresso nazionale in via straordinaria è convocato dalla Direzione Nazionale su richiesta del 50%+uno dei componenti del Consiglio Confederale.
La Direzione Nazionale redige e approva a maggioranza dei presenti il Regolamento di funzionamento del Congresso.
Nelle elezioni dei Sindaci e dei Probiviri saranno proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano di età.
Art.10 - Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è il massimo organismo deliberatamente tra un Congresso e l'altro.
Il Consiglio Generale si riunisce ogni due anni a metà mandato, sostituendo nelle prerogative la riunione annuale del Consiglio Confederale.
Il Consiglio Generale si riunisce per assolvere ai compiti ad esso demandati o in via straordinaria su richiesta del 50%+uno della Direzione Nazionale; inoltre può essere autoconvocato su iniziativa del 50%+uno dei suoi componenti. Dell'autoconvocazione deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Generale. In questo ultimo caso, per lo svolgimento del Consiglio Generale, dovrà essere previsto apposito capitolo sia nel regolamento interno che in quello amministrativo.
Nella convocazione biennale il Consiglio Generale approva il rendiconto consuntivo annuale di cassa e il preventivo di spesa.
Il Consiglio Generale approva la firma degli accordi interconfederali sottoscritti da OR.S.A..
Il Consiglio Generale è composto da:
Le delibere del Consiglio generale vengono approvate a maggioranza semplice 50%+uno degli aventi diritti al voto.
Le sedute del Consiglio Generale sono valide quando all'apertura dei lavori siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto.
Il Consiglio Generale ha facoltà di sfiduciare il Segretario Generale e/o l'Aggiunto, o il membro di Segreteria Generale, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.
Le dimissioni del Segretario Generale o la decadenza per sfiducia con maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Generale determina l'avvio delle procedure per l'indizione del solo Congresso nazionale straordinario, da celebrarsi entro 180 giorni, demandando al Segretario Generale Aggiunto la sostituzione del segretario Generale sfiduciato e l'assunzione immediata della rappresentanza legale, amministrativa ed economica. I delegati a detto Congresso sono quelli individuati per la celebrazione dell'ultimo Congresso Ordinario, fatta salve le sostituzioni e le eventuali nomine di subentro indicate dai Comparti/Sindacati aderenti.
Nel caso di contemporanea sfiducia del Segretario Generale e del Segretario Generale Aggiunto, la direzione nazionale delibera l'immediata indizione del Congresso Straordinario, da celebrarsi entro 60 giorni, demandando i poteri di rappresentanza legale al membro di Segreteria Generale, per l'Ordinaria amministrazione.
In caso di sfiducia del Segretario Generale Aggiunto o Membro di Segreteria Generale, la sostituzione avviene al Consiglio Generale con votazione a maggioranza del 50%+uno degli aventi titolo.
Nel caso vi sia la sfiducia o decadenza dell'intera Segreteria Generale la Direzione nazionale delibera l'immediata indizione del Congresso Straordinario da celebrarsi entro 60 giorni e individua al proprio interno in via straordinaria il rappresentante legale per l'ordinaria amministrazione.
Art.11 - Consiglio Confederale
E' composto:
Il Consiglio Confederale è presieduto dal Segretario Generale.
Il Consiglio Confederale i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale e per il coordinamento delle strutture territoriali dell'OR.S.A..
Il Consiglio Confederale:
Il Consiglio Confederale è convocato dalla Segreteria Generale in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria, su richiesta del 50%+uno degli aventi diritto al Consiglio Confederale.
Dalla convocazione straordinaria deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Confederale. I lavori del Consiglio Confederale sono validi quando siano presenti almeno il 50%+uno degli aventi diritto. Le delibere del Consiglio Generale Confederale sono prese a maggioranza dei presenti.
Art.12 - Direzione Nazionale
E' l'organismo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Generale e dal Consiglio Confederale.
La Direzione Nazionale è composta da:
La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Generale e si intende regolarmente riunita quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti che rappresentano almeno i 2/3 degli iscritti all'OR.S.A.. In tal senso la Segreteria Generale ogni anno assegna ai Sindacati/Comparti aderenti il proprio indice di rappresentanza interna all'OR.S.A. in funzione degli associati depositati in Segreteria Generale, con il seguente metodo di calcolo: iscritti al sindacato o comparto/iscritti all'OR.S.A.=indice di rappresentanza.
Essa è presieduta dal segretario Generale o in sua assenza dal Segretario Generale Aggiunto. E' tenuta a raggiungere decisioni di sintesi coerenti con l'indirizzo del Congresso Nazionale e delle delibere del Consiglio Generale adottando deliberazioni con maggioranza dei 2/3 degli iscritti ricavato dall'indice di rappresentanza. In via transitoria fino alla costituzione dei comparti di riferimento e alla realizzazione di almeno il 50% dei comparti di cui all'art.1, composti da almeno due sindacati, i rappresentanti di comparto sono sostituiti dai rappresentanti delle singole Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti o loro sostituiti statutariamente riconosciuti.
La Direzione Nazionale
Art.13 - Segreteria Generale
La Segreteria Generale è l'organo che attua collegialmente le decisioni necessarie in coerenza con gli orientamenti/delibere del Congresso Nazionale, del Consiglio Generale, del Consiglio Confederale e dalla Direzione Nazionale.
La Segreteria Generale è composta da:
eletti dal Congresso Nazionale.
E' compito della Segreteria Generale:
Art.14 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'OR.S.A. ed è soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale:
Nei suoi compiti è coadiuvata dal Segretario Generale Aggiunto, che lo sostituisce in sua assenza e lo rappresenta per delega, e dal membro di Segreteria Generale.
Art.15 - Collegio dei Sindaci
E' l'organismo di controllo amministrativo dell'OR.S.A.. Ha competenza su tutte le strutture nazionali e periferiche di OR.S.A. Confederazione.
Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale; in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze.
I due membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi solo in caso di dimissioni o decadenza di questi ultimi.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.
Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza:
Il Regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dalla Segreteria generale e approvato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3.
I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'OR.S.A., sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, ne rivestire lo stesso incarico all'interno dell'Organizzazione Sindacale/Associazione di provenienza.
Art.16 – Il Collegio dei Probiviri
E' l'Organo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e del Regolamento interno della Confederazione. Ha competenza su tutte le strutture e gli Organi nazionali e periferia di OR.S.A. Confederazione.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è il primo degli eletti in ordine di preferenza alla votazione congressuale, in caso di dimissione o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze.
I due membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi solo in caso di dimissioni o decadenza di questi ultimi.
Il presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.
Le delibere sono prese a maggioranza.
Il Regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dalla Segreteria Generale approvato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'OR.S.A., sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, nè rivestire lo stesso incarico all'interno dell'Organizzazione Sindacale/Associazione di provenienza.
Art.17 - Organismi territoriali
L'OR.S.A. è organizzata sul territorio per ogni Regione.
I Segretari Regionali dell'OR.S.A. rappresentano l'Organizzazione, per l'ambito di competenza descritto dal presente Statuto, nei rapporti con le rispettive istituzionali e provinciali.
Sono Organismi dell'OR.S.A. regionale:
Art. 18 Congresso Regionale
Il Congresso Regionale è il massimo organismi deliberatamente dell'OR.S.A. a livello regionale e si svolge in precedenza a quello Nazionale.
Esso esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico sindacale relativa, formulando proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale è composto:
La Segreteria Regionale uscente non ha diritto di voto al congresso regionale, sia ordinario, che straordinario.
Il Congresso Regionale è convocato dalla Direzione Regionale con cadenza ordinario ogni quattro anni. In via straordinaria dalla Direzione Regionale su richiesta del 50% più uno dei suoi componenti.
Il Congresso Regionale elegge la Segreteria Regionale composta da Segreteria Regionale e Segretario Regionale Aggiunto, Membro di Segreteria, espressione di almeno due diversi Comparti e con le medesime procedure previste per la elezione della Segreteria Generale.
Nelle regioni, laddove non siano presenti almeno due comparti, la segreteria regionale potrà essere composta anche da rappresentanti appartenenti allo stesso comparto.
Art.19 - Direzione Regionale
E' l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso Regionale è composto da:
Adottano deliberazioni con maggioranza semplice dei presenti, in via transitoria fino alla costituzione dei comparti di riferimento a livello nazionale e alla realizzazione di almeno il 50% dei comparti di cui all'art.1, composti da almeno due sindacati, i rappresentanti di comparto sono sostituiti dai rappresentanti delle singole Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti.
La Direzione Regionale, presieduta dal Segretario Regionale, definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso Regionale, dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale.
La Direzione Regionale:
La Direzione Regionale s'intende legalmente riunita quando siano presenti i 50%+uno dei suoi componenti, ed è tenuta a raggiungere decisioni di sintesi coerenti con l'indirizzo del Congresso e del Consiglio Regionale, adottando deliberazioni con maggioranza semplice dei presenti.
Art.20 Segreteria Regionale
La segreteria Regionale è composta da:
eletti congiuntamente con il quorum dei 2/3 dei voti congressuali. A partire dalla terza votazione il quorum si riduce alla maggioranza semplice del 50%+uno dei voti congressuali.
Sono compiti della Segreteria Regionale:
Art.21 - Segretario Regionale
Il Segretario Regionale è il rappresentante legale dell'OR.S.A. Regionale ed è soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Regionale:
Nei suoi compiti è coadiuvato dal segretario Regionale Aggiunto, che lo sostituisce in sua assenza e lo rappresenta per delega, e dal membro di segreteria regionale.
TITOLO IV - Finanza e Patrimonio
Art. 22 - Entrate
Le entrate ordinarie sono costituite dai contributi versati dai Sindacati o Comparti aderenti. Altre eventuali contribuzioni versate da soci e/o persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento delle finalità e all'attività organizzativa dell'OR.S.A., costituiscono le entrate straordinarie.
Fino a quando l'OR.S.A. non venisse dichiarata sciolta, secondo le procedure previste dal presente Statuto, i singoli associati o gruppi di associati o le Associazioni ad essa aderenti, non potranno chiedere la divisione dei fondi comuni e del patrimonio, ne pretendere, in caso di recesso associativo, la restituzione di alcuna quota a qualsiasi titolo, anche sotto forma di contribuzioni versate.
Il Consiglio Confederale stabilisce l'utilizzazione delle risorse economiche dell'OR.S.A. con criteri volti a garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli organismi statutari.
La Direzione Nazionale predispone il regolamento attuativo e le norme finanziarie interne.
Al Tesoriere Nazionale, nominato per effetto dell'art. 15, capo b), compete la firma degli atti amministrativi e finanziari congiuntamente al Segretario Generale.
TITOLO V - Modifiche Statutarie e Scioglimento
Art. 23 Modifiche Statutarie
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate in sede di Congresso Nazionale dell'OR.S.A.
Le proposte di modifica possono essere avanzate:
Le proposte di modifica statutarie devono essere presentate all'apertura del Congresso Nazionale Confederale, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza del Congresso stesso.
Art.24 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'OR.S.A. può essere pronunciato esclusivamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 4%5 dei voti rappresentati.
In tal caso lo stesso Congresso delibera la destinazione e o l'impiego del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'OR.S.A..
Art. 25 Riferimenti Legali
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento Interno ed alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 26 Registrazione
Il presente Statuto ed il logo ufficiale OR.S.A. (Organizzazione Sindacale Autonomi e di Base) devono essere depositati e registrati presso le sedi competenti. L'utilizzo del logo è riservato alla Confederazione, che ne concede l'uso ai Comparti ed alle singole Associazioni/Sindacati aderenti. Nel caso di recesso dall'adesione di un/a Comparto/Associazione/Sindacato, decade da parte di quest'ultima l'utilizzo, anche parziale, del logo OR.S.A..
Norma Transitoria
Fermo restando le norme di funzionamento contenuto nello Statuto nella giornata di oggi 29 gennaio 2020, che sono immediatamente esecutive, per quanto attiene le Segreterie Regionali, l'armonizzazione dei relativi organi è demandata alla celebrazione dei prossimi Congressi Ordinari, salvo in caso di celebrazione di Congressi Straordinari
Rimini 29 gennaio 2020