STATUTO

COSTITUZIONE - DURATA - CARATTERISTICHE

 

Art.1

E' costituita dai dipendenti dele Aziende di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, in seno alla Confederazione OR.S.A., Comparto dei Trasporti:

la Federazione OR.S.A. Trasporti - Settore Autoferro/TPL - di seguito anche OR.S.A. TPL con sede legale provvisoria presso Via Magenta, 13 in Roma (cap ''185).

Eventuale modifica alla sede sarà approvata dal Direttivo Nazionale OR.S.A. TPL con apposita delibera.

Eventuali ulteriori modifiche di carattere organizzativo che intervengano tra un Congresso e l'altro saranno approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

A OR.S.A. TPL possono aderire i lavoratori/lavoratrici dipendenti dell'Aziende di Trasporto Pubblico Locale così come individuati nel D.Lgs 422/97 e s.m.i., con esclusione di quelli indicati nell'art.3.

OR.S.A. TPL organizza i propri associati senza distinzioni di sesso, di colore, prescindendo da ogni opinione politica, convinzione ideologica o di fede religiosa, è aderente alla Confederazione OR.S.A. e ne condivide i principi ispiratori e lo Statuto.

 

Art. 2

OR.S.A. TPL non ha termine di durata ed è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento interno. Conserva la totale autonomia amministrativa, organizzativa e politica limitatamente alle finalità del presente Statuto.

 

Art. 3

La denominazione OR.S.A. ed il logo della stessa vengono concessi in uso dalla Confederazione OR.S.A. che conserva il diritto di revocare la concessione stessa per gravi violazioni statutarie.

Il rapporto con la Confederazione OR.S.A. è disciplinato dallo Statuto Confederale.

 

Art. 4

OR.S.A. TPL è apartitica, aconfessionale, indipendente, senza fini di lucro e applica le pari opportunità tra i sessi, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza - diretta o indiretta . da parte di partiti, movimenti ed ideologie alle finalità statutarie.

 

Art.5

La struttura portante di OR.S.A. TPL è l'aggregazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali sono depositari del potere decisionale, che esercitano attraverso i propri rappresentanti eletti democraticamente.

Tale mandato di rappresentanza può essere revocato con le modalità previste dal presente  Statuto e/o dal regolamento organizzativo.

Con lo scopo di far funzionare la democrazia e la organizzazione di base l'elezione delle rappresentanze saranno secondo i seguenti principi ispiratori:

  • Diritto al voto di tutto il Personale T.P.L. aderenti a OR.S.A. TPL in servizio attivo, al fine di eleggere una rappresentanza che sia espressione diretta del personale;
  • Diritto di candidatura a tutto il Personale T.P.L. in servizio attivo che aderisce a OR.S.A. TPL secondo quanto previsto dal presente Statuto;
  • Le elezioni ordinario sono convocate, di norma, ogni quattro anni, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organizzativo;
  • La democrazia interna in OR.S.S. TPL viene assicurata attraverso la elezione di tutte le cariche sociali con scrutinio segretoSi può ovviare allo scrutinio segreto quando, senza alcuna opposizione, l'elezione avviene per acclamazione. 

 

 

SCOPI - ASSOCIATI - ORGANI

 

Art. 6

OR.S.A. TPL intende essere momento organizzativo e sintesi unitari, a tutti i livelli, dei rappresentanti di base eletti ed operare senza alcun fine di lucro con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

  • Realizzare la confluenza in un'unica Organizzazione di tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti di aziende di trasporto pubblico locale così come espressi dall'art.1, i, secondo comma, del presente Statuto;
  • Tutelare i diritti dei lavoratori e lavoratrici, sul piano culturale, normativo, economico e previdenziale, e realizzare le aspirazioni di miglioramento professionale economico e sociale, nel quadro di un giusto ed equilibrato elevamento delle condizioni generali;
  • Promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni ambientali del lavoro;
  • Promuovere la formazione dei propri attivisti Sindacali;
  • Organizzare, per ogni iscritto, idonea assistenza, per tutelarlo nei confronti del datore di lavoro e delle amministrazioni e organizzazioni pubbliche, private e previdenziali;
  • Garantire, nei limiti normativi, le libertà sindacali, il diritto di sciopero come bene inalienabile dei lavoratori;
  • Costituire una propria rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione come da regolamento interno;

 

Art. 7

OR.S.A. TPL si propone come soggetto contrattuale a tutti livelli sui temi che riguardano il Personale Autoferro TPL, o su aspetti collegati agli scopi di cui al presente statuto.

In particolare:

  • Si fa promotrice del confronto fra i lavoratori e sostiene le piattaforme rivendicative approvate con il contributo determinante delle assemblee dei lavoratori.
  • Assume il ruolo negoziale nei contratti nazionali, di settore (e aziendali su richiesta della RSA) e di tutela del lavoratore sulle questioni disciplinari;
  • Difende i diritti e libertà democratiche e sindacali in genere , si fa promotrice di politiche sociali che incentivano il trasporto pubblico locale, lo sviluppo delle aziende attraverso le nuove tecnologie, la previdenza sociale, il diritto allo studio e all'informazione.
  • Intende in maniera propositiva intervenire sulle linee di sviluppo del trasporto pubblico locale e delle imprese che lo gestiscono poichè il progresso delle condizioni di lavoro è strettamente connesso alla difesa e allo sviluppo della quantità, della qualità e della sicurezza del servizio reso all'utenza.
  • Persegue obiettivi specifici di senza contrapporsi ad altre categorie.
  • Promuove ed attua le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto , compresa la proclamazione dello sciopero e di altre forme di lotta.

 

Art. 8

L'associato ha diritto all'assistenza di OR.S.A. TPL nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto; ha il dovere di rispettare lo Statuto associativo e Confederale  e le delibere degli Organi statutari; ha l'obbligo di corrispondere la quota di associazione, e di cooperare all'affermazione di OR,S.A. TPL.

Si perde la qualifica di associato per espulsione, dimissioni o morosità.

La possibilità di iscrizione a OR.S.A. TPL è assicurerà senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica nazionale, sociale e di condizioni personali.

Tutti i lavoratori in regola con le norme associative di OR.S.A. TPL, previste dallo Statuto e dal Regolamento sono leggibili alle cariche sociali.

  • L'iscrizione al sindacato avviene attraverso la sottoscrizione della delega che ha decorrenza immediata ed implica la conoscenza, l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confederazione OR.S.A. , nonchè dei relativi regolamenti in attuativi.
  • Tutti sono eleggibili alle cariche sociali dopo almeno sei mesi d'iscrizione. Si deroga da tale limite temporale nel caso della nascita della struttura in una nuova azienda.
  • Ogni socio s'impegna a migliorare la propria conoscenza sindacale, a partecipare attivamente allo studio ed alla risoluzione dei problemi relativi a tutte le azioni che OR.S.A. TPL intraprende, a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dall'organizzazione, assicurare il massimo aiuto e contributo di idee personali necessarie a realizzare le iniziative e le attività, osservare le deliberazioni degli organi del Sindacato, tenere sempre buona condotta morale e civile, non svolgere alcuna propaganda politica ed elettorale nell'ambito delle sedi e delle riunioni sindacali, non avvalersi della propria posizione nel sindacato per scopi politici o elettorali

Le inadempienze agli impegni liberamente accettati da ogni socio comportano le seguenti sanzioni:

  • deplorazione con diffida;
  • destituzione dalla carica;
  • espulsione.

Sona causa di espulsione:

  • le trasgressioni agli obblighi imposti dalle norme statutarie, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi di OR.S.A. TPL;
  • ogni azione che procuri discredito al Sindacato OR.S.A. o ad un associato:
  • l'immoralità;
  • qualsiasi propaganda tendenziosità riguardante le determinazioni degli Organi di OR.S.A. TPL.

La qualità di iscritto si perde:

  • Per disdetta della delega;
  • per delibera della Segreteria nazionale, su parere del Comitato dei Probiviri, in conseguenza a gravi inadempienze agli obblighi assunti con la propria iscrizione;
  • Per quiescenza/mobilità e istituiti analoghi, fatta salva la volontà di rimanere iscritto al sindacato OR.S.A. pensionati , previa condivisione della segreteria provinciale di appartenenza, secondo regole disciplinate dal Regolamento Interno.
  • In tal caso, su richiesta della RSA locale ed in deroga all'art, 5 del presente Statuto il pensionato potrà accedere a tutte le cariche di OR.S.A. TPL in ambito Provinciale/Regionale . Eventuali incarichi di Segretario Provinciale/Regionale dovranno essere approvati dai 4/5 dei componenti della Segreteria Provinciale o Regionale.

La domanda di riammissione di lavoratori, che abbiano perduto la qualità di iscritto in ragione del precedente comma 1 o 2 , deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale che si esprimerà in merito nella prima sessione utile.

 

Art. 9

Le quote associative degli iscritti devono essere di norma, versate alle sedi Provinciali direttamente dagli enti pagatori.

Le quote associative degli iscritti ove non è presente una struttura Provinciale, devono essere versate alle sedi Regionali di competenza direttamente dagli enti pagatori.

Le sedi Regionali devono versare una quota alla Segreteria Nazionale come previsto dai regolamenti Interni.

La quota da versare alla sede Nazionale che Regionale è formulata da un regolamento deliberato dal Direttivo Esecutivo Nazionale.

  • I flussi finanziari sono costituiti dai contributi associativi versati dalle aziende alle strutture Provinciali. Altre contribuzioni eventualmente versate, sia dai soci aderenti che da persone fisiche o giuridiche , comunque finalizzate al perseguimento degli scopi propri di ORSA TPL assieme agli eventuali interessi attivi ed alle eventuali rendite , costituiscono le entrate straordinarie di ORSA. I contributi associativi e le eventuali entrate straordinarie ancorchè non rivalutati/e, non potranno mai essere restituiti/e all'associato nè trasmessi/e a persona dallo stesso indicata, salvo i casi imposti dalle leggi.
  • Il valore minimo del contributo associativo mensile è stabilito dagli accordi Territoriali e Nazionali. La segreteria Provinciale e/o Regionale comunicherà alla segreteria Nazionale l'apertura del conto corrente e relativo IBAN;
  • La Segreteria Provinciale/Regionale provvederà a comunicare alle aziende di competenza la disposizione  per l'accredito delle quote associative. Copia di tale richiesta va contestualmente inoltrata alla Segreteria nazionale.
  • La Segreteria Provinciale/Regionale trasferirà mensilmente, in via automatica, ad ORSA TPL Nazionale la quota di pertinenza, prevista dal Regolamento Interno.
  • La mancanza di tale adempimento, nei confronti della struttura Nazionale delle sedi Provinciali e/o Regionali, ne comporta la sospensione del diritto di rappresentanza in seno agli Organi nazionali e la Segreteria Nazionale potrà adottare il provvedimento di gestione amministrativa straordinaria.
  • I flussi finanziari che pervengono alle Segreterie Provinciali e Regionali, devono confluire su appositi conti correnti intestati alle stesse.
  • I Segretari Responsabili di ogni Organo del Comparto ORSA TPL hanno completa responsabilità civile e penale in relazione all'amministrazione delle rispettive disponibilità finanziarie ed alla gestione dei permessi sindacali di loro competenza.
  • I Segretari Regionali e/o Provinciali devono predisporre annualmente i Rendiconti Economici. Gli stessi devono essere sottoscritti dal Segretario Regionale/Provinciale e dal Presidente del Collegio Regionale/Provinciale dei Sindaci. I Rendiconti Economici dovranno essere poi approvati dai rispettivi Direttivi Regionali/Provinciali, con le scadenze previste dalla normativa vigente.

RESPONSABILITA'

  • L'ORSA TPL Nazionale, le ORSA TPL Regionali, le OORSA TPL Provinciali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte.
  • Le responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni in genere, sono imputabili rispettivamente all'ORSA TPL Nazionale, Regionale, Provinciale che le hanno contratte.
  • L'ORSA TPL Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni contratte dal livello Regionale o Provinciale.
  • L'ORSA TPL Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Nazionale su mandato della Segreteria Nazionale.

 

Art. 10

Sicurezza e salute

L'ORSA TPL riconosce specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione quali momenti alti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini.

A tal fine l'ORSA TPL valorizza e promuove la formazione e il coordinamento del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e favorisce lo scambio di esperienze e l'adozione di iniziative comuni con altre RLS.

 

Art. 11

Le cariche sociali elettive sono rivestite da iscritti all'ORSA TPL.

Con l'indizione dei Congressi, tutte le cariche Sindacali Nazionali e periferiche di giurisdizione decadono e continuano ad espletare, in via ordinaria, i rispettivi mandati fino alla nuova elezione da parte degli Organi preposti.

 

Art. 12

Gli Organi dell'ORSA TPL si dividono in:

  • Federazione Nazionali;
  • Federazioni Regionali;
  • Federazioni Provinciali;
  • Aziendali RSA (ove previste).

Gli Organi Nazionali dell'ORSA TPL sono:

  • Il Congresso Nazionale:
  • Il Consiglio Nazionale;
  • Direttivo Esecutivo Nazionale;
  • La Segreteria Nazionale;
  • Il Segretario Nazionale;
  • Il Segretario Amministrativo:
  • Il Collegio Nazionale dei Sindaci;
  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  • Il Coordinamento Nazionale Pari Opportunità.

Gli Organi della Federazioni Regionali di ORSA TPL sono:

  • Il Congresso Regionale:
  • Il Direttivo Esecutivo Regionale;
  • La Segreteria Regionale;
  • Il Segretario Regionale;
  • Il Collegio Regionale dei Sindaci;
  • Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Gli Organi delle Federazioni Provinciali dell'ORSA TPL sono:

  • Il Congresso Provinciale;
  • Il Direttivo Esecutivo Provinciale;
  • La Segreteria Provinciale;
  • Il Segretario Provinciale;
  • Il Collegio Provinciale dei Sindaci;
  • Aziendali RSA (ove presenti).

 

Art. 13

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'ORSA TPL e ha esclusiva competenza in materia di modifiche statutarie.

Oò Congresso Nazionale è composto:

  • Dai Delegati eletti dei Congressi Provinciali (tutti i componenti del Consiglio Nazionale uscente);
  • Dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale:
  • Il Collegio Nazionale dei Sindaci;
  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Congressi Nazionale elegge:

  • Il Segretario Nazionale, Segretario Aggiunto Nazionale e i membri della Segreteria nazionale;
  • Il Consiglio Nazionale;
  • Direttivo Nazionale:
  • Il Collegio Nazionale dei Sindaci;
  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

L'ordine del giorno ed il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Il Congresso Nazionale si riunisce di norma ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria e in sessione straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Nazionale.

Il Congresso è valido quando risultano presenti il 50%+1 del totale die voti congressuali presenti.

Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati presenti al Congresso.

 

Art. 14

I delegati al Congresso Nazionale sono emanazione diretta rappresentano tutti gli iscritti di ogni ordine e grado delle realtà di appartenenza.

Il Congresso fissa la linea di politica sindacale dell'ORSA TPL e si pronuncia sulla sua relazione politica e finanziaria, votando apposito mozioni od altri documenti.

 

Art. 15

Spetta al Congresso deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'ORSA TPL a maggioranza qualificata dei delegati presenti al voto.

Il Congresso può deliberare lo scioglimento dell'ORSA TPL a maggioranza dei quattro quinti dei delegati presenti al voto.

 

Art. 16

Ad ogni assemblea congressuale si dovrà dominare_

  • Il Presidente si assemblea ed il Vice Presidente con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, coordinare i lavori congressuali e gli interventi, proporre all'assemblea o dare lettura di una proposta per la nomina dei componenti delle commissioni previste;
  • Due Segretari verbalizzanti paritetici, con il compito di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare la documentazione e metterla agli atti.

Le Commissioni

La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri compreso il Presidente.

Ha il compito di controllare la correttezza formale e numerica dei delegati al Congresso e conferire loro la facoltà di voto.

Il pronunciamento della Commissione Verifica Poteri è preliminare all'inizio di ogni delibera Congressuale, salvo quelle necessarie all'avvio dei lavori.

La Commissione esaurisce il suo compito dopo aver esperito le verifiche ed accreditato i delegati al Congresso.

La Commissione Modifica Statutaria è composta da tre membri compreso il Presidente.

La Commissione verifica la struttura formale di tutta l'ORSA TPL ed eventualmente ne dispone le modifiche, aggiorna le norme statutarie allo stato attuale.

Il presidente della Commissione, ovvero un suo incaricato, porta a votazione congressuale ogni articolo dello statuto, dandone lettura e motivandone la stesura.

La Commissione Elettorale è composta da tre delegati di cui uno assumerà il ruolo di Presidente della Commissione.

La Commissione Elettorale è composta da tre delegati di cui uno assumerà il ruolo di Presidente della Commissione.

La Commissione verifica la correttezza formale e statutaria delle liste presentate e le consegna al tavolo di presidenza per darne lettura e porle a votazione.

L'incarico in seno ai ruoli congressuali specificati non fa decadere il diritto di voto.

 

Art. 17

Articolazione dei lavori Congressuali:

Il sEgreto Nazionale uscente, ovvero il Vice Segretario Nazionale, ovvero il Segretario Regionale anagraficamente più anziano dà lettura del Regolamento del Congresso, contenente le fasi dei lavori Congressuali.

L'assemblea dei Presenti, avendo preventivamente dato ascolto ad eventuali proposte di modifica dell'articolazione dei lavori, convalida il Regolamento al Congresso.

La convalida del Regolamento avviene per votazione palese a maggioranza semplice e può avvenire prima del formale accredito dei Delegati da parte della Commissione Verifica Poteri.

L'insediamento e la ratifica delle decisioni della Commissione Verifica Poteri sono preliminari all'elezione dei componenti delle altre commissioni e delle altre cariche sociali.

L'assemblea esamina le proposte per le nomine alle cariche congressuali si ricorre a votazione per singola carica.

Viene attribuita la carica al candidato che riporta più preferenze nella votazione.

Il Presidente del Congresso acquisisce le liste o i nominativi dei candidati alle Commissioni e le pone a votazione.

Parallalemente all'insediamento della Commissione Modifica Statutaria può aver luogo l'inizio dei lavori dibattimenti dell'assemblea. Al termine dei lavori della Commissione Modifica Statutaria ogni attività dell'assemblea o gruppo di lavoro viene sospesa sino all'approvazione di tutte le norme dello Statuto o di tutte le modifiche allo stesso.

Le norme fissate dal Regolamento al Congresso cessano la propria validità qualora risultino in conflitto con le norme statutarie ratificate dall'assemblea congressuale.

 

Art. 18

Delibere del Congresso Nazionale:

Hanno diritto al volo tutti i delegati accreditati.

Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei delegati presenti e votanti, fatti salvi i casi specificatamente indicati. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto salva diversa proposta approvata da due terzi dei presenti.

I candidati alla copertura delle cariche statutarie per cui è prevista l'elezione diretta dal Congresso devono presentare formalmente la propria candidatura singola od a lista.

Le candidature singolo, o lista di candidati, devono essere sottoscritto, oltre che dai candidati in lista , da almeno il trenta per cento dei delegati presenti al congresso.

In caso di esatta parità tra liste o singoli candidati che abbiano riportato le maggiori preferenze, si ripete la votazione tra i soli candidati o le liste che abbiano riportato in maggior numero di preferenze.

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art.19

Il Consiglio Nazionale è l'organo di Direzione suprema dell'ORSA TPL tra un Congresso e l'altro. Il Consiglio Nazionale è composto:

  • ​Dalla Segreteria nazionale;
  • Direttivo Nazionale;
  • Dai Segretari Regionali e Provinciali di diritto;
  • La composizione numerica del Consiglio Nazionale è composta secondo la consistenza delle Federazioni Regionali/Provinciali e definirà nel Regolamento Interno;

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via transitoria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti.

I lavori del Consiglio Nazionale sono diretti dal Segretario Nazionale.

 

Art. 20

E' compito del Consiglio Nazionale:

  • ​attuare gli indirizzi di politica sindacale deliberati dal Congresso, delegandone l'esecuzione al Segretario Nazionale, ovvero alla Segreteria Nazionale;
  • approvare con il 50%+1 Regolamenti attuativi allo Statuto elaborati dalla Segreteria nazionale;
  • Deliberare eventuali sostituzioni immediate di componenti della Segreteria Nazionale a causa di impedimenti definitivi sopraggiunti;
  • Convocare il Congresso Nazionale, fissandone l'ordine del giorno;

Il Consiglio Nazionale, in via autonoma o su proposta della Segreteria Nazionale, avrà il compito di integrare e/o modificare il regolamento allo Statuto.

 

DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 21

Il Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso su proposta del Segretario Nazionale o attraverso la presentazione di eventuali liste sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

  • E' composto dalla Segreteria Nazionale e da ulteriori 10 membri eletti in ambito Congressuale;
  • Approva il rendiconto economico di cassa e il consuntivo annuale per cassa, alla presenza dell'Organo di controllo amministrativo preposto (collegio dei sindaci);
  • ha facoltà di proporre le modifiche ai regolamenti attuativi dello Statuto che saranno approvate dal compatente Consiglio nazionale, inoltre in casa di modifiche amministrative il Direttivo Nazionale approva e rende esecutivo le norme deliberate in attesa di sottoporre al Consiglio Nazionale. In caso di urgenza le stesse entreranno provvisoriamente in vigore.
  • E' convocato dalla Segreteria Nazionale.
  • Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti.
  • Approva eventuali delibere con il 50%+1 dei suoi componenti.

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 22

La Segreteria Nazionale è composta da:

  • Segreteria Nazionale; 
  • Segretario Aggiunto Nazionale;
  • 7 ulteriori componenti eletti dal Congresso, di cui uno assume l'incarico di Segretario Amministrativo;
  • La Segreteria Nazionale è eletta dal Congresso Nazionale su proposta del Segretario o attraverso la presentazione di eventuali ulteriori liste sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

E' l'Organo esecutivo centrale dei sindacato che attua le delibere del Consiglio Nazionale e del Direttivo Esecutivo Nazionale.

Essa è convocata dal Segretario Nazionale e delibera a maggioranza dei presenti.

La seduta della Segreteria nazionale è valida se è presente la maggioranza dei componenti della Segreteria nazionale non sono ammesse deleghe.

Spetta alla Segreteria Nazionale:

  • Predisporre annualmente i rendiconti di cassa preventivo e consuntivo dell'ORSA TPL;
  • Analizzare le eventuali modifiche ai regolamenti attuativi da sottoporre al Direttivo Nazionale.

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 23

Il Segretario nazionale è il responsabile dell'Organizzazione e ne detiene la rappresentanza politica e legale.

Proclama, sentita la Segreteria Nazionale, gli scioperi nazionali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

Egli rappresenta, di fronte a terzi ed in giudizio, l'ORSA TPL. E' responsabile della gestione patrimoniale ed economico dell'Organizzazione.

Adotta, in caso di comprovate e verificabile urgenza, le conseguenti e necessarie scelte operative che verranno sottoposte all'approvazione della Segreteria Nazionale nell'immediata riunione successiva. Nel caso in cui il numero dei componenti della Segreteria nazionale più il Segretario nazionale sia pari, il voto del Segretario Nazionale vale doppio.

Il Segretario nazionale assume la direzione politica dell'organo di stampa o telematico, assicurando, d'intesa con la Segreteria Nazionale, la coerenza con le linee sindacali approvate dal Congresso e sancite dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario aggiunto Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 24

Il Segretario Amministrativo verifica l'osservanza della legge e dello statuto, i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da ORSA TPL e il concreto funzionamento.

 

IL CONGRESSO REGIONALE

Art. 25

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Regione e si svolge in precedenza a quello Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto:

  • Dai delegati di diritto (tutti i componenti del Direttivo Regionale uscente);
  • Dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dal Direttivo Regionale.

Il Congresso Regionale elegge:

  • Il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale, i rimanenti membri della Segreteria Regionale, i componenti il Collegio Regionale dei Sindaci e dei Probiviri;
  • Il Direttivo Esecutivo Regionale.

La composizione numerica è composta secondo la consistenza delle Federazioni Provinciali.

Il Congresso Regionale è convocato dal Direttivo Esecutivo Regionale su proposta della Segreteria Regionale.

Il Congresso Regionale si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso ORSA Trasporti - Autoferro TPL e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo Regionale.

Il Congresso è valido quando risultano presenti il 50%+1 del totale dei voti congressuali.

Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza rispetto al valore dei voti congressuali presenti.

Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà di uno dei delegati presenti al Congresso.

Ad ogni assemblea congressuale si dovrà nominare:

  • ​Il Presidente di assemblea ed il Vice Presidente con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, coordinare i lavori congressuali e gli interventi, proporre all'assemblea o dare lettura di una proposta per la nomina dei componenti delle commissioni previste;
  • Un Segretario congressuale verbalizzante, con il compito di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare la documentazione e metterla agli atti.

Il Congresso Regionale esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico sindacale relativa;

Formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto dai Delegati in applicazione delle norme emanate dalla Segreteria Nazionale dell'ORSA TPL.

 

IL DIRETTIVO REGIONALE

Art. 26

Il Direttivo Regionale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Regionale dell'ORSA TPL - Convoca il Congresso Regionale dell'ORSA TPL.

Esso è composto:

Dalla Segreteria Regionale;

I membri eletti al Congresso Regionale.

La composizione del Direttivo Regionale è decisa dal Congresso Regionale secondo la consistenza numerica delle Federazioni Provinciali:

da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno).

Il Direttivo Regionale è presieduto dal Segretario Regionale ed è dallo stesso convocato

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

 

LA SEGRETERIA REGIONALE

Art. 27

La Segreteria Regionale dell'ORSA TPL è composta dal:

  • Segretario Regionale;
  • Vice Segretario Aggiunto Regionale;
  • da 3 (tre) fino a 7 (sette) membri di Segreteria di cui uno assume l'incarico di Segretario Tesoriere e uno di Segretario Amministrativo.

​Il Segretario Amministrativo delle Federazioni Regionali hanno compiti e funzioni descritte nell'art, 22.A del presente Statuto.

Essa è convocata dal Segretario Regionale e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

 

IL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 28

Il Segretario Generale Regionale è il legale rappresentante dell'ORSA TPL nel territorio di competenza:

  • Convoca la Segreteria Regionale;
  • Rappresenta l'ORSA TPL, nelle trattative territoriali di competenza;
  • Proclama, sentita la Segreteria Regionale, gli scioperi regionali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero;
  • Sottoscrive gli accordi di competenza.

Il Vice Segretario Regionale sostiuisce il Segretario Regionale  in caso di assenza o di impedimento  di quest'ultimo.

Ai finanziamenti delle Segreterie Regionali provvedono le Segreterie Provinciali dell'ORSA TPL con le modalità definite da apposito regolamento.

 

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 29

E' il massimo Organo deliberante della provincia e si svolge in precedenza a quello Regionale.

Si riunisce di norma ogni 4 anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso Regionale e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo Provinciale.

Il Congresso Provinciale elegge:

  • Il Segretario Provinciale, il Vice Segreteria Provinciale, i rimanenti membri della Segreteria Provinciale, i componenti il Collegio Provinciale dei Sindaci;
  • Il Direttivo Provinciale.

La Segreteria Provinciale deve comunicare alla Segreteria Nazionale e a quella regionale la data della celebrazione del Congresso Provinciale, sia ordinario che straordinario, prima della convocazione ufficiale del Congresso stesso.

Il Congresso è valido quando risultano presenti il 50% + 1 del totale dei voti congressuali.

Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza rispetto al valore dei voti congressuali presenti.

Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati presenti al Congresso.

Il Congresso Provinciale è convocato dal Direttivo Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale, come da regolamento.

 

IL DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 30

Il Direttivo Provinciale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Provinciale dell'ORSA TPL.

Convoca il Congresso Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale.

Esso è composto:

  • dalla Segreteria Provinciale;
  • Direttivo Esecutivo Provinciale.

La composizione del Direttivo Esecutivo Provinciale è decisa dal Congresso Provinciale secondo la consistenza numerica delle Federazioni Provinciali:

  • da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno).

Il Direttivo Esecutivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale ed è dallo stesso convocato.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

  • Approva il rendiconto finanziario di cassa;
  • Deferisce al Collegio Provinciale dei Probiviri i presunti responsabili di mancanza che pregiudichino l'immagine dell'Organizzazione.

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Art. 31

Il Segretario provinciale ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione Provinciale.

Il Vice Segretario Provinciale sostituisce il Segretario Provinciale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario Provinciale proclama, sentita la Segreteria Provinciale, gli scioperi provinciali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Art. 32

La Segreteria Provinciale, costituita in ciascun capoluogo di provincia, è composta dal:

  • Segretario Generale Provinciale;
  • Vice Segretario Regionale;
  • da 3 (tre) fino a 7 (sette) membri di Segretario di cui uno assume l'incarico di Segretario Amministrativo.

​Il Segretario Amministrativo delle Federazioni Provinciali hanno compiti e funzioni descritte nell'art. 22 A del presente Statuto.

Compete alla Segreteria Provinciale:

     a) promuovere azioni sindacali necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;

     b) curare la rigorosa approvazione degli accordi sindacali:

     c) curare i collegamenti con la Segreteria Regionale dell'ORSA - Autoferro TPL.

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.)

Art. 33

Le RSA sono strutture di base degli associati nell'unità produttive ed eleggono i propri Dirigenti, i quali possono formare organi di coordinamento nell'ambito di aziende strutturate in più unità produttive.

 

ORGANI di CONTROLLO
AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Art. 34

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi 2 (due) supplenti.

Il Presidente del Collegio, i membri effettivi e supplenti sono eletti, dal Congresso Nazionale.

I membri supplenti subentrano in caso di impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci deve accertare, con la frequenza ritenuta opportuna e comunque almeno ogni sei mesi, la regolare posizione contabile.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci può procedere, in qualsiasi momento, a controlli contabili, d'accordo con il Segretario Amministrativo.

 

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 35

Le funzioni, prerogative e competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri sono quelle previste  dalle leggi vigenti. 

E' Organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Presidente del Collegio è eletto, nel suo seno, dai membri effettivi.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Il Collegio ha giurisdizione su tutti i soci dell'Organizzazione ed è anche l'orano di appello per le decisioni adottate da Collegio Regionale dei Probiviri.

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri, in prima istanza, dirimere le controversie insorte tra iscritti di Regioni e Provincie diverse o tra strutture Regionali e Provinciali diverse; in seconda istanza, decidere i ricorsi avverso i lodi emessi dai Collegi Regionali dei Probiviri.

Su richiesta degli organismi Nazionali e Territoriali, il Collegio esprime pareri sull'interpretazione delle norme dello Statuto, da rimettere al Consiglio Nazionale per la decisione definitiva.

 

COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 36

Il Collegio Regionale dei Sindaci e il Collegio Regionale dei Probiviri hanno la stessa composizione e i compiti attribuiti agli omologhi organi nazionali limitatamente alle proprie giurisdizioni.

 

IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI

Art. 37

IL Collegio Provinciale dei Sindaci ha la stessa composizione e i compiti attribuiti all'omologo organo nazionale e regionale limitatamente alla propria giurisdizione.

 

TITOLO III

MODIFICHE STATUTO

SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE E VARIE

Art. 38

Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento Organizzativo sono effettuate dal Congresso ORSA TPL in presenza di maggioranza qualificata (50+1) dei voti congressuali e con la maggioranza dei 2/3 dei voti che si terrà secondo norme stabilite dal Regolamento predisposto, in fase di prima applicazione, dalla Segreteria Nazionale ORSA TPL e successivamente dall'Assemblea degli iscritti con le maggioranze previste dal Regolamento.

 

Art. 39

E' fatto divieto a chiunque, fino a quando esisterà il Sindacato, di richiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale me, in caso di recesso, pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, compresi i contributi di qualsiasi natura  in precedenza versati.

 

Art. 40

La sfiducia agli organi statutari ORSA TPL può avvenire solo su richiesta approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Segreterie interessate.

Il Comitato dei Probiviri provvederà a ripristinare le condizioni per l'insediamento di una nuova Segreteria. 

 

Art. 41

La Segreteria Nazionale, è altresì delegata ad apportare eventuali modifiche alle strutture sindacali centrali e periferiche nel caso di palesi evoluzioni organizzative sindacali e societarie.

 

Art. 42

Ogni nuovo iscritto dovrà essere edotto dal responsabile della struttura cui appartiene circa le norme statutarie e regolamentari e, se lo richiede, dovrà essergliene consegnata copia.

Interpretazione e criteri applicativi delle norme statutarie.

 

Art. 43

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa riferimento secondo le norme stabilite dai regolamenti interni dell'ORSA TPL e allo Statuto ORSA Confederale.

Gli articoli dello Statuto possono essere modificati solo in sede congressuale nazionale.
 

22.02.2022 - STATUTO ORSA TPL
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