COSTITUZIONE - DURATA - CARATTERISTICHE
Art.1
E' costituita dai dipendenti dele Aziende di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, in seno alla Confederazione OR.S.A., Comparto dei Trasporti:
la Federazione OR.S.A. Trasporti - Settore Autoferro/TPL - di seguito anche OR.S.A. TPL con sede legale provvisoria presso Via Magenta, 13 in Roma (cap ''185).
Eventuale modifica alla sede sarà approvata dal Direttivo Nazionale OR.S.A. TPL con apposita delibera.
Eventuali ulteriori modifiche di carattere organizzativo che intervengano tra un Congresso e l'altro saranno approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
A OR.S.A. TPL possono aderire i lavoratori/lavoratrici dipendenti dell'Aziende di Trasporto Pubblico Locale così come individuati nel D.Lgs 422/97 e s.m.i., con esclusione di quelli indicati nell'art.3.
OR.S.A. TPL organizza i propri associati senza distinzioni di sesso, di colore, prescindendo da ogni opinione politica, convinzione ideologica o di fede religiosa, è aderente alla Confederazione OR.S.A. e ne condivide i principi ispiratori e lo Statuto.
Art. 2
OR.S.A. TPL non ha termine di durata ed è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento interno. Conserva la totale autonomia amministrativa, organizzativa e politica limitatamente alle finalità del presente Statuto.
Art. 3
La denominazione OR.S.A. ed il logo della stessa vengono concessi in uso dalla Confederazione OR.S.A. che conserva il diritto di revocare la concessione stessa per gravi violazioni statutarie.
Il rapporto con la Confederazione OR.S.A. è disciplinato dallo Statuto Confederale.
Art. 4
OR.S.A. TPL è apartitica, aconfessionale, indipendente, senza fini di lucro e applica le pari opportunità tra i sessi, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza - diretta o indiretta . da parte di partiti, movimenti ed ideologie alle finalità statutarie.
Art.5
La struttura portante di OR.S.A. TPL è l'aggregazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali sono depositari del potere decisionale, che esercitano attraverso i propri rappresentanti eletti democraticamente.
Tale mandato di rappresentanza può essere revocato con le modalità previste dal presente Statuto e/o dal regolamento organizzativo.
Con lo scopo di far funzionare la democrazia e la organizzazione di base l'elezione delle rappresentanze saranno secondo i seguenti principi ispiratori:
SCOPI - ASSOCIATI - ORGANI
Art. 6
OR.S.A. TPL intende essere momento organizzativo e sintesi unitari, a tutti i livelli, dei rappresentanti di base eletti ed operare senza alcun fine di lucro con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:
Art. 7
OR.S.A. TPL si propone come soggetto contrattuale a tutti livelli sui temi che riguardano il Personale Autoferro TPL, o su aspetti collegati agli scopi di cui al presente statuto.
In particolare:
Art. 8
L'associato ha diritto all'assistenza di OR.S.A. TPL nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto; ha il dovere di rispettare lo Statuto associativo e Confederale e le delibere degli Organi statutari; ha l'obbligo di corrispondere la quota di associazione, e di cooperare all'affermazione di OR,S.A. TPL.
Si perde la qualifica di associato per espulsione, dimissioni o morosità.
La possibilità di iscrizione a OR.S.A. TPL è assicurerà senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica nazionale, sociale e di condizioni personali.
Tutti i lavoratori in regola con le norme associative di OR.S.A. TPL, previste dallo Statuto e dal Regolamento sono leggibili alle cariche sociali.
Le inadempienze agli impegni liberamente accettati da ogni socio comportano le seguenti sanzioni:
Sona causa di espulsione:
La qualità di iscritto si perde:
La domanda di riammissione di lavoratori, che abbiano perduto la qualità di iscritto in ragione del precedente comma 1 o 2 , deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale che si esprimerà in merito nella prima sessione utile.
Art. 9
Le quote associative degli iscritti devono essere di norma, versate alle sedi Provinciali direttamente dagli enti pagatori.
Le quote associative degli iscritti ove non è presente una struttura Provinciale, devono essere versate alle sedi Regionali di competenza direttamente dagli enti pagatori.
Le sedi Regionali devono versare una quota alla Segreteria Nazionale come previsto dai regolamenti Interni.
La quota da versare alla sede Nazionale che Regionale è formulata da un regolamento deliberato dal Direttivo Esecutivo Nazionale.
RESPONSABILITA'
Art. 10
Sicurezza e salute
L'ORSA TPL riconosce specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione quali momenti alti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini.
A tal fine l'ORSA TPL valorizza e promuove la formazione e il coordinamento del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e favorisce lo scambio di esperienze e l'adozione di iniziative comuni con altre RLS.
Art. 11
Le cariche sociali elettive sono rivestite da iscritti all'ORSA TPL.
Con l'indizione dei Congressi, tutte le cariche Sindacali Nazionali e periferiche di giurisdizione decadono e continuano ad espletare, in via ordinaria, i rispettivi mandati fino alla nuova elezione da parte degli Organi preposti.
Art. 12
Gli Organi dell'ORSA TPL si dividono in:
Gli Organi Nazionali dell'ORSA TPL sono:
Gli Organi della Federazioni Regionali di ORSA TPL sono:
Gli Organi delle Federazioni Provinciali dell'ORSA TPL sono:
Art. 13
Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'ORSA TPL e ha esclusiva competenza in materia di modifiche statutarie.
Oò Congresso Nazionale è composto:
Il Congressi Nazionale elegge:
Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
L'ordine del giorno ed il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
Il Congresso Nazionale si riunisce di norma ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria e in sessione straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Nazionale.
Il Congresso è valido quando risultano presenti il 50%+1 del totale die voti congressuali presenti.
Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati presenti al Congresso.
Art. 14
I delegati al Congresso Nazionale sono emanazione diretta rappresentano tutti gli iscritti di ogni ordine e grado delle realtà di appartenenza.
Il Congresso fissa la linea di politica sindacale dell'ORSA TPL e si pronuncia sulla sua relazione politica e finanziaria, votando apposito mozioni od altri documenti.
Art. 15
Spetta al Congresso deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'ORSA TPL a maggioranza qualificata dei delegati presenti al voto.
Il Congresso può deliberare lo scioglimento dell'ORSA TPL a maggioranza dei quattro quinti dei delegati presenti al voto.
Art. 16
Ad ogni assemblea congressuale si dovrà dominare_
Le Commissioni
La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri compreso il Presidente.
Ha il compito di controllare la correttezza formale e numerica dei delegati al Congresso e conferire loro la facoltà di voto.
Il pronunciamento della Commissione Verifica Poteri è preliminare all'inizio di ogni delibera Congressuale, salvo quelle necessarie all'avvio dei lavori.
La Commissione esaurisce il suo compito dopo aver esperito le verifiche ed accreditato i delegati al Congresso.
La Commissione Modifica Statutaria è composta da tre membri compreso il Presidente.
La Commissione verifica la struttura formale di tutta l'ORSA TPL ed eventualmente ne dispone le modifiche, aggiorna le norme statutarie allo stato attuale.
Il presidente della Commissione, ovvero un suo incaricato, porta a votazione congressuale ogni articolo dello statuto, dandone lettura e motivandone la stesura.
La Commissione Elettorale è composta da tre delegati di cui uno assumerà il ruolo di Presidente della Commissione.
La Commissione Elettorale è composta da tre delegati di cui uno assumerà il ruolo di Presidente della Commissione.
La Commissione verifica la correttezza formale e statutaria delle liste presentate e le consegna al tavolo di presidenza per darne lettura e porle a votazione.
L'incarico in seno ai ruoli congressuali specificati non fa decadere il diritto di voto.
Art. 17
Articolazione dei lavori Congressuali:
Il sEgreto Nazionale uscente, ovvero il Vice Segretario Nazionale, ovvero il Segretario Regionale anagraficamente più anziano dà lettura del Regolamento del Congresso, contenente le fasi dei lavori Congressuali.
L'assemblea dei Presenti, avendo preventivamente dato ascolto ad eventuali proposte di modifica dell'articolazione dei lavori, convalida il Regolamento al Congresso.
La convalida del Regolamento avviene per votazione palese a maggioranza semplice e può avvenire prima del formale accredito dei Delegati da parte della Commissione Verifica Poteri.
L'insediamento e la ratifica delle decisioni della Commissione Verifica Poteri sono preliminari all'elezione dei componenti delle altre commissioni e delle altre cariche sociali.
L'assemblea esamina le proposte per le nomine alle cariche congressuali si ricorre a votazione per singola carica.
Viene attribuita la carica al candidato che riporta più preferenze nella votazione.
Il Presidente del Congresso acquisisce le liste o i nominativi dei candidati alle Commissioni e le pone a votazione.
Parallalemente all'insediamento della Commissione Modifica Statutaria può aver luogo l'inizio dei lavori dibattimenti dell'assemblea. Al termine dei lavori della Commissione Modifica Statutaria ogni attività dell'assemblea o gruppo di lavoro viene sospesa sino all'approvazione di tutte le norme dello Statuto o di tutte le modifiche allo stesso.
Le norme fissate dal Regolamento al Congresso cessano la propria validità qualora risultino in conflitto con le norme statutarie ratificate dall'assemblea congressuale.
Art. 18
Delibere del Congresso Nazionale:
Hanno diritto al volo tutti i delegati accreditati.
Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei delegati presenti e votanti, fatti salvi i casi specificatamente indicati. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto salva diversa proposta approvata da due terzi dei presenti.
I candidati alla copertura delle cariche statutarie per cui è prevista l'elezione diretta dal Congresso devono presentare formalmente la propria candidatura singola od a lista.
Le candidature singolo, o lista di candidati, devono essere sottoscritto, oltre che dai candidati in lista , da almeno il trenta per cento dei delegati presenti al congresso.
In caso di esatta parità tra liste o singoli candidati che abbiano riportato le maggiori preferenze, si ripete la votazione tra i soli candidati o le liste che abbiano riportato in maggior numero di preferenze.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Art.19
Il Consiglio Nazionale è l'organo di Direzione suprema dell'ORSA TPL tra un Congresso e l'altro. Il Consiglio Nazionale è composto:
Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale.
Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via transitoria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti.
I lavori del Consiglio Nazionale sono diretti dal Segretario Nazionale.
Art. 20
E' compito del Consiglio Nazionale:
Il Consiglio Nazionale, in via autonoma o su proposta della Segreteria Nazionale, avrà il compito di integrare e/o modificare il regolamento allo Statuto.
DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 21
Il Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso su proposta del Segretario Nazionale o attraverso la presentazione di eventuali liste sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Art. 22
La Segreteria Nazionale è composta da:
E' l'Organo esecutivo centrale dei sindacato che attua le delibere del Consiglio Nazionale e del Direttivo Esecutivo Nazionale.
Essa è convocata dal Segretario Nazionale e delibera a maggioranza dei presenti.
La seduta della Segreteria nazionale è valida se è presente la maggioranza dei componenti della Segreteria nazionale non sono ammesse deleghe.
Spetta alla Segreteria Nazionale:
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Art. 23
Il Segretario nazionale è il responsabile dell'Organizzazione e ne detiene la rappresentanza politica e legale.
Proclama, sentita la Segreteria Nazionale, gli scioperi nazionali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.
Egli rappresenta, di fronte a terzi ed in giudizio, l'ORSA TPL. E' responsabile della gestione patrimoniale ed economico dell'Organizzazione.
Adotta, in caso di comprovate e verificabile urgenza, le conseguenti e necessarie scelte operative che verranno sottoposte all'approvazione della Segreteria Nazionale nell'immediata riunione successiva. Nel caso in cui il numero dei componenti della Segreteria nazionale più il Segretario nazionale sia pari, il voto del Segretario Nazionale vale doppio.
Il Segretario nazionale assume la direzione politica dell'organo di stampa o telematico, assicurando, d'intesa con la Segreteria Nazionale, la coerenza con le linee sindacali approvate dal Congresso e sancite dal Consiglio Nazionale.
Il Segretario aggiunto Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Art. 24
Il Segretario Amministrativo verifica l'osservanza della legge e dello statuto, i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da ORSA TPL e il concreto funzionamento.
IL CONGRESSO REGIONALE
Art. 25
Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Regione e si svolge in precedenza a quello Nazionale.
Il Congresso Regionale è composto:
Il Congresso Regionale elegge:
La composizione numerica è composta secondo la consistenza delle Federazioni Provinciali.
Il Congresso Regionale è convocato dal Direttivo Esecutivo Regionale su proposta della Segreteria Regionale.
Il Congresso Regionale si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso ORSA Trasporti - Autoferro TPL e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo Regionale.
Il Congresso è valido quando risultano presenti il 50%+1 del totale dei voti congressuali.
Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza rispetto al valore dei voti congressuali presenti.
Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà di uno dei delegati presenti al Congresso.
Ad ogni assemblea congressuale si dovrà nominare:
Il Congresso Regionale esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico sindacale relativa;
Formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale è composto dai Delegati in applicazione delle norme emanate dalla Segreteria Nazionale dell'ORSA TPL.
IL DIRETTIVO REGIONALE
Art. 26
Il Direttivo Regionale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Regionale dell'ORSA TPL - Convoca il Congresso Regionale dell'ORSA TPL.
Esso è composto:
Dalla Segreteria Regionale;
I membri eletti al Congresso Regionale.
La composizione del Direttivo Regionale è decisa dal Congresso Regionale secondo la consistenza numerica delle Federazioni Provinciali:
da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno).
Il Direttivo Regionale è presieduto dal Segretario Regionale ed è dallo stesso convocato
Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
LA SEGRETERIA REGIONALE
Art. 27
La Segreteria Regionale dell'ORSA TPL è composta dal:
Il Segretario Amministrativo delle Federazioni Regionali hanno compiti e funzioni descritte nell'art, 22.A del presente Statuto.
Essa è convocata dal Segretario Regionale e delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Art. 28
Il Segretario Generale Regionale è il legale rappresentante dell'ORSA TPL nel territorio di competenza:
Il Vice Segretario Regionale sostiuisce il Segretario Regionale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
Ai finanziamenti delle Segreterie Regionali provvedono le Segreterie Provinciali dell'ORSA TPL con le modalità definite da apposito regolamento.
IL CONGRESSO PROVINCIALE
Art. 29
E' il massimo Organo deliberante della provincia e si svolge in precedenza a quello Regionale.
Si riunisce di norma ogni 4 anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso Regionale e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo Provinciale.
Il Congresso Provinciale elegge:
La Segreteria Provinciale deve comunicare alla Segreteria Nazionale e a quella regionale la data della celebrazione del Congresso Provinciale, sia ordinario che straordinario, prima della convocazione ufficiale del Congresso stesso.
Il Congresso è valido quando risultano presenti il 50% + 1 del totale dei voti congressuali.
Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza rispetto al valore dei voti congressuali presenti.
Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati presenti al Congresso.
Il Congresso Provinciale è convocato dal Direttivo Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale, come da regolamento.
IL DIRETTIVO PROVINCIALE
Art. 30
Il Direttivo Provinciale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Provinciale dell'ORSA TPL.
Convoca il Congresso Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale.
Esso è composto:
La composizione del Direttivo Esecutivo Provinciale è decisa dal Congresso Provinciale secondo la consistenza numerica delle Federazioni Provinciali:
Il Direttivo Esecutivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale ed è dallo stesso convocato.
Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Art. 31
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione Provinciale.
Il Vice Segretario Provinciale sostituisce il Segretario Provinciale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
Il Segretario Provinciale proclama, sentita la Segreteria Provinciale, gli scioperi provinciali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE
Art. 32
La Segreteria Provinciale, costituita in ciascun capoluogo di provincia, è composta dal:
Il Segretario Amministrativo delle Federazioni Provinciali hanno compiti e funzioni descritte nell'art. 22 A del presente Statuto.
Compete alla Segreteria Provinciale:
a) promuovere azioni sindacali necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;
b) curare la rigorosa approvazione degli accordi sindacali:
c) curare i collegamenti con la Segreteria Regionale dell'ORSA - Autoferro TPL.
RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.)
Art. 33
Le RSA sono strutture di base degli associati nell'unità produttive ed eleggono i propri Dirigenti, i quali possono formare organi di coordinamento nell'ambito di aziende strutturate in più unità produttive.
ORGANI di CONTROLLO
AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
Art. 34
Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi 2 (due) supplenti.
Il Presidente del Collegio, i membri effettivi e supplenti sono eletti, dal Congresso Nazionale.
I membri supplenti subentrano in caso di impedimento dei membri effettivi.
Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci deve accertare, con la frequenza ritenuta opportuna e comunque almeno ogni sei mesi, la regolare posizione contabile.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci può procedere, in qualsiasi momento, a controlli contabili, d'accordo con il Segretario Amministrativo.
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 35
Le funzioni, prerogative e competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri sono quelle previste dalle leggi vigenti.
E' Organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Il Presidente del Collegio è eletto, nel suo seno, dai membri effettivi.
Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.
Il Collegio ha giurisdizione su tutti i soci dell'Organizzazione ed è anche l'orano di appello per le decisioni adottate da Collegio Regionale dei Probiviri.
Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri, in prima istanza, dirimere le controversie insorte tra iscritti di Regioni e Provincie diverse o tra strutture Regionali e Provinciali diverse; in seconda istanza, decidere i ricorsi avverso i lodi emessi dai Collegi Regionali dei Probiviri.
Su richiesta degli organismi Nazionali e Territoriali, il Collegio esprime pareri sull'interpretazione delle norme dello Statuto, da rimettere al Consiglio Nazionale per la decisione definitiva.
COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI
COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 36
Il Collegio Regionale dei Sindaci e il Collegio Regionale dei Probiviri hanno la stessa composizione e i compiti attribuiti agli omologhi organi nazionali limitatamente alle proprie giurisdizioni.
IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI
Art. 37
IL Collegio Provinciale dei Sindaci ha la stessa composizione e i compiti attribuiti all'omologo organo nazionale e regionale limitatamente alla propria giurisdizione.
TITOLO III
MODIFICHE STATUTO
SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE E VARIE
Art. 38
Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento Organizzativo sono effettuate dal Congresso ORSA TPL in presenza di maggioranza qualificata (50+1) dei voti congressuali e con la maggioranza dei 2/3 dei voti che si terrà secondo norme stabilite dal Regolamento predisposto, in fase di prima applicazione, dalla Segreteria Nazionale ORSA TPL e successivamente dall'Assemblea degli iscritti con le maggioranze previste dal Regolamento.
Art. 39
E' fatto divieto a chiunque, fino a quando esisterà il Sindacato, di richiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale me, in caso di recesso, pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, compresi i contributi di qualsiasi natura in precedenza versati.
Art. 40
La sfiducia agli organi statutari ORSA TPL può avvenire solo su richiesta approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Segreterie interessate.
Il Comitato dei Probiviri provvederà a ripristinare le condizioni per l'insediamento di una nuova Segreteria.
Art. 41
La Segreteria Nazionale, è altresì delegata ad apportare eventuali modifiche alle strutture sindacali centrali e periferiche nel caso di palesi evoluzioni organizzative sindacali e societarie.
Art. 42
Ogni nuovo iscritto dovrà essere edotto dal responsabile della struttura cui appartiene circa le norme statutarie e regolamentari e, se lo richiede, dovrà essergliene consegnata copia.
Interpretazione e criteri applicativi delle norme statutarie.
Art. 43
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa riferimento secondo le norme stabilite dai regolamenti interni dell'ORSA TPL e allo Statuto ORSA Confederale.
Gli articoli dello Statuto possono essere modificati solo in sede congressuale nazionale.