Norme Pensionistiche - TPL

Il DPR 157 del 28 ottobre 2013 ha disposto le norme di armonizzazione dei requisisti di accesso alla pensione del personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex Fondo Autoferrotranvieri.

   PENSIONE DI VECCHIAIA PERSONALE VIAGGIANTE                                        

L’art. 4 del DPR suddetto dispone la modifica del’articolo 3 del D.lgs 414 del 29 giugno 1996 e, nella nuova versione, recita …. “b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”…..

Prima dell’armonizzazione l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia di questi lavoratori era fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, mentre alla luce dell’intervenuta modifica il requisito anagrafico è stabilito in misura ridotta di 5 anni rispetto a quello previsto in via generale e vengono meno le c.d. “finestre”.

Periodo

Uomini

Donne

01.01.2014 – 31.12.2015

61 anni e 03 mesi

58 anni e 09 mesi

01.01.2016 – 31.12.2017

61 anni e 07 mesi

60 anni e 07 mesi

01.01.2018 – 31.12.2018

61 anni e 07 mesi

61 anni e 07 mesi

01.01.2019 – 31.12.2020

61 anni e 11 mesi

61 anni e 11 mesi

01.01.2021 – 31.12.2022

61 anni e 14 mesi

61 anni e 14 mesi

Il requisito anagrafico riportato comprende gli adeguamenti per la variazione della speranza di vita secondo la normativa vigente:

(dal 01.01.2016 scatta il secondo adeguamento per variazione della speranza di vita in misura pari a 4 mesi. Ulteriori 4 mesi – stimati - scattano dal 2019. Dal 2021 i successivi incrementi , stimati in misura pari a 3 mesi, avranno cadenza biennale. Dal 01.01.2023 si aggiungono gli ulteriori mesi che verranno stabiliti tempo per tempo).

 

   PERDITA DELTITOLO ABILITANTE                                                                                   

Nel DPR 157/2013, all’art. 10, comma1, viene disciplinato il caso di perdita del titolo abilitante e si stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, per il personale viaggiante si applica la disciplina previgente in materia di diritto e decorrenza.

In particolare, l’età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali (Legge  247/2007) solo nel caso in cui il lavoratore , sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell’Autorità competente.

Occorre tenere presente che il lavoratore che non si sottopone volontariamente alla visita medica per il rinnovo del titolo abilitante non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata secondo le vecchie regole.

In caso di perdita del titolo abilitante al compimento del 60° anno di età, inoltre, per espressa previsione di legge, non vanno applicati gli aumenti per aspettativa di vita.

DPR 157/2013
DPR 157-2013.pdf
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