NORME 2023

L'approvazione della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha apportato alcune novità per andare in pensione nel 2023 per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

la novità principale è la "Quota 103" che consente l'uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 ma va segnalato anche il rinnovo dell'ape sociale. Depotenziata Opzione Donna; nel 2023 resterà disponibile solo alle lavoratrici che si troveranno in alcune determinate situazioni.

 

TRATTAMENTO DI VECCHIAIA ED ANTICIPATA

Non ci sono novità. Per conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (2227 settimane) e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (2175 settimane) a prescindere dall'età anagrafica. La prestazione in parola è soggetta ad un meccanismo di differimento della decorrenza del primo rateo pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico).

 

Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione.

 

Ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficoltose e risorse di cui al decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 con almeno 30 anni di contribuzione, non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. Per la pensione di vecchiaia non è prevista l'applicazione di alcuna finestra di slittamento: la pensione decorre, di regola, il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

QUOTA 103

La legge n.197/2022 introduce la facoltà di uscire con 62 anni e 41 anni di contributi se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2023. Resta ferma la finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. Per i lavoratori del settore scolastico che raggiungono i requisiti entro il 31.12. 2023 si riaprono sino al 28 febbraio 2023 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2023.

 

A differenza delle vecchie combinazioni ("Quota 100" e "Quota 102") la "Quota 103" è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo (circa 2.818 euro lordi mensili) sino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni).

QUOTA 100

Chi ha raggiunto i requisiti per la cosiddetta "Quota 100" (62 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2022 può, comunque, presentare domanda di pensionamento anche nel 2023.

QUOTA 102

Chi ha raggiunto i requisiti per la cosiddetta "Quota 102" (64 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2022 può, comunque, presentare domanda di pensionamento anche nel 2023.

APE SOCIALE

La legge n. 197/2022 rinnova anche nel 2023 l'ape sociale per le categorie più deboli:

a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;

b) invalidi civili almeno al 74%;

c) caregivers;

d) addetti ad attività particolarmente difficoltose e rischiose.

Invariati i profili di tutela e le condizioni rispetto allo scorso anno.

REGIME DONNA

La legge n. 197/2022 cambia opzione donna. Potranno accedervi le lavoratrici con 60m anni (requisito valido sia per le dipendenti che le autonome) e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2022 ma solo se rientrano in tre specifici profili di tutela:

a) caregivers;

b) in possesso di invalidità civile almeto al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto  per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa  di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

 

E' previsto uno sconto di un anno sul requisito anagrafico per ogni figlio entro un massimo di due anni. Per le lavoratrici di cui al profilo c) il requisito anagrafico è fissato, invece, a 58 anni a prescindere dal numero dei figli.

 

Per le lavoratrici del settore scolastico interessate dalla proroga si riaprono sino al 28 febbraio 2023 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2023.

ALTRE DEROGHE

Non ci sono novità per gli addetti alle mansioni usuranti e notturni che mantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs n.67/2011 l'uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento di quorum 97,6.

 

Anche per i precoci non ci sono novità: nel 2023 è confermato il requisito contributivo ridotto a 41 anni a prescindere dall'età anagrafica se risulta svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e ci si trovi in uno dei seguenti profili di tutela:

a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;

b) invalidi almeno al 74%;

c) caregivers;

d) addetti ad attività particolarmente difficoltose e rischiose inclusi nel predetto decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018;

e) addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al Dlgs n.67/2011.

ARMONIZZATI

Anche nel 2023 restano in vigore requisiti anagrafici e contributivi diversi rispetto alla generalità degli assicurati per gli appartenenti al comparto difesa , sicurezza e soccorso pubblico, per gli iscritti al fondo volo, per gli iscritti al fondo previdenza per gli sportivi professionisti e al fondo clero; restano inoltre i requisiti anagrafici ridotti per il pensionamento di vecchiaia a favore degli autoferrotranvieri, per alcuni profili professionali iscritti al FPLS e per alcune categorie di lavoratori marittimi.

 

Requisiti per andare in pensione nel 2023
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