TITOLI I
COSTITUZIONE – DURATA – CARATTERISTICHE e SOCI
Art.1
È costituita l’Organizzazione dei Sindacati Autonomi e di Base del settore ferrovie (ORSA Ferrovie), con sede in Roma via Magenta n. 13, ad essa appartengono i Sindacati Organizzati.
L’ORSA Ferrovie non ha termine di durata ed è regolata dal presente Statuto, che rappresenta la fonte principale, al quale fanno riferimento il Regolamento Interno, il Regolamento allo Statuto, il Regolamento del Collegio dei Probiviri e il Regolamento Amministrativo.
Art. 2
L’ORSA Ferrovie è un’organizzazione sindacale unica, federale ed inscindibile, che organizza, tutela e rappresenta unitariamente tutte le categorie professionali dei lavoratori dipendenti che operano in Società di Infrastrutture, di Trasporto ferroviario e in quelle ad esse collegate.
L’ORSA Ferrovie è apartitica, aconfessionale, indipendente senza fini di lucro e applica la pari opportunità tra i sessi, pertanto, respinge qualsiasi ingerenza ed influenza – diretta o indiretta – da parte di partiti, movimenti, ed ideologie estranee alle problematiche del lavoro.
È fatto, quindi, assoluto divieto di portare o dibattere in qualsiasi sede o momento della vita sindacale questioni od argomenti che esulino dagli scopi dell’ORSA Ferrovie, che contrastino con le caratteristiche più sopra enunciate o che comunque ledano il prestigio e l’autonomia della stessa, nonché di organizzare in seno od ai margini di essa gruppi o correnti in contrasto con le norme del presente Statuto.
Art. 3
Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche elettive o di partito previste dal Regolamento Interno, sono incompatibili con tutte le cariche sindacali centrali e periferiche.
Inoltre, sono incompatibili:
Nel caso in cui il Segretario Regionale Aggiunto sia chiamato a ricoprire – a causa di assenza prolungata – le funzioni del Segretario Regionale avrà 30 giorni di tempo per risolvere l’incompatibilità scegliendo l’incarico da mantenere.
Chi ricopre incarichi di organizzazione sia Nazionale che Regionale, in caso di quiescenza verrà sostituito dagli organi preposti entro sei mesi. Trascorso tale termine non potrà partecipare alle riunioni/incontri federativi né alle riunioni con le controparti. Trascorso tale termine non potrà votare all’interno dei contesti settoriali né ricoprire incarichi di rappresentanza settoriali.
L’attivista, oggetto di incentivazione all’esodo da parte del datore di lavoro, decade immediatamente da ogni incarico di rappresentanza di ORSA Ferrovie e di settore. È cura dell’interessato comunicare immediatamente la propria decadenza.
Le cariche dell’ORSA Ferrovie, centrali e periferiche e di conseguenza quelle di settore, possono essere ricoperte solo da associati con anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
Art. 4
All’ORSA Ferrovie appartengono i Sindacati rappresentativi di raggruppamenti professionali con propri organi decisionali, eletti secondo le modalità contenute nel regolamento organizzativo ORSA Ferrovie, che esplicano autonomamente la loro azione per tutte le questioni di carattere prettamente categoriali purchè coerenti con le finalità, indirizzi deliberati dell’ORSA Ferrovie.
Qualora per un periodo continuativo e superiore a 12 mesi, venisse a mancare il requisito minimo di rappresentatività – individuato nel 5% e calcolato rispetto al bacino dei lavoratori associati ai sindacati nelle aziende dove ORSA Ferrovie detiene relazioni sindacali – del compartimento regionale e/o del sindacato di categoria appartenente ad ORSA Ferrovie, affinché sia garantita la salvaguardia e la sostenibilità dell’intera organizzazione ed in sintonia con quanto previsto dalle attuali regole sulla rappresentanza, l’esecutivo per l’ambito federativo e il Settore nazionale per il proprio ambito di competenza , provvedono a intraprendere iniziative temporanee a protezione della rappresentanza del sindacato e di tutta la federazione. In caso di inosservanza della norma o in carenza di effetti positivi degli interventi adottati, l’Esecutivo può intraprendere ulteriori iniziative che in ogni caso, non potranno prevedere l’accorpamento/lo scioglimento del Sindacato o del Regione/Compartimento interessato e/o il superamento permanente delle autonomie garantite dallo Statuto. Nel caso gli interventi predetti nonn producano effetti positivi, il Consiglio Generale può adottare ulteriori iniziative con le medesime finalità e nei limiti anzidetti.
Le norme contenute nel presente articolo, di norma, non trovano applicazione nei tre mesi precedenti allo svolgimento dei congressi ordinari.
Ai fini patrimoniali i sindacati costituenti o facenti parte dell’ORSA Ferrovie restano proprietari ad ogni effetto dei loro beni.
Art. 5
L’ORSA Ferrovie si propone:
Art. 6
L’ORSA Ferrovie riconosce ai sindacati o raggruppamenti organizzati nel suo seno, l’autonomia organizzativa e quella di elaborazione delle strategie e delle problematiche rivendicative e di deliberazione delle azioni di sciopero delle categorie appartenenti, purché coerenti con le finalità e gli indirizzi dell’ORSA medesima e riconosce loro lo status di componenti essenziali della propria struttura organizzativa.
Per la loro attività provvederà direttamente l’ORSA Ferrovie, mediante il versamento mensile, così come previsto dal regolamento, di parte della quota associativa mensile di ogni iscritto che organizza, analogamente provvederà ad assegnare quote di libertà sindacali. Di dette risorse i Sindacati Nazionali di categoria o di raggruppamenti organizzati ne disporranno secondo le proprie esigenze, nel rispetto del regolamento interno ed amministrativo deliberato dal Consiglio Generale.
L’ORSA Ferrovie assume la responsabilità diretta delle trattative a tutti i livelli attraverso i componenti eletti negli Esecutivi nazionali/regionali e avvalendosi del supporto dei rappresentanti delle categorie.
I Sindacati o raggruppamenti organizzati possono far parte dell’ORSA Ferrovie e acquisiscono i diritti previsti dal presente Statuto con il deposito dell’atto costitutivo, del loro Statuto e dei verbali di elezione dei loro rappresentanti, purché coerenti con il concetto di indissolubilità dell’ORSA Ferrovie e con il Statuto.
I raggruppamenti organizzati dovranno aderire ai rispettivi Sindacati di Settore o, in caso rappresentino nuovi raggruppamenti professionali formare un proprio Sindacato di Settore, entro il 1° Congresso Regionale o Nazionale.
TITOLO II
ADESIONE
Art. 7
Possono chiedere di aderire all’ORSA Ferrovie, tutti i dipendenti da Società di Trasporto ferroviario, o Sindacati già organizzati, operanti in Società di Infrastrutture ferroviarie, nonché da quelle ad esse collegate, attraverso ritenute a ruolo.
La Segreteria Generale è competente a decidere in materia di adesione di Sindacati già organizzati quando questi abbiano assolto agli obblighi di cui all’art. 6.
Le adesioni necessitano del preventivo avallo del Sindacato o raggruppamento organizzato che si esplica nell’invio, tramite la Segreteria Regionale dell’ORSA Ferrovie, della delega alla Segreteria Generale per l’accredito. La non accettazione della delega va comunicata al richiedente da parte del settore organizzato, con relativa motivazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Segreteria Generale.
Le modalità di iscrizione all’URSA Ferrovie è di norma definita dal CCNL.
Su delibera della Segreteria Generale il Consiglio Generale coopta i Consiglieri Generali in rappresentanza dei raggruppamenti organizzati o Sindacati nelle proporzioni e alle condizioni previste dal presente Statuto.
La Segreteria Generale provvede ad organizzare i soci ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.
In caso di mancata accettazione, il richiedente può produrre ricorso ai Probiviri Nazionali dell’ORSA Ferrovie le cui decisioni sono inappellabili.
Art. 8
L’ORSA Ferrovie assicura la democrazia interna attraverso l’elezione di tutte le cariche sociali, con voto diretto e segreto.
Il Segretario Generale/Regionale e Segretario Generale/Regionale Aggiunto devono essere di espressione settoriale diversa.
Per l’elezione congiunta dei 2 Membri dell’Esecutivo (Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto) la votazione necessità di una maggioranza dei 2/3. In mancanza della maggioranza dei 2/3 nelle prime 2 votazioni, dalla terza votazione si passa ad elezione con voti favorevoli del 50% più uno dei votanti.
Fermo restando le prerogative dei singoli settori rispetto alle materie di loro competenza, i Segretari Nazionali/Regionali di settore sono cooptati all’interno dell’Esecutivo e agli stessi possono essere attribuite specifiche deleghe di rappresentanza di ORSA Ferrovie proposte dal Segretario Generale/Regionale e ratificate dall’Esecutivo Nazionale/Regionale. Essi coincidono con la carica di responsabile legale del sindacato di settore rappresentato.
In caso di vacanza a qualsiasi titolo della delega è cura del Segretario Generale/Regionale, in accordo con l’Esecutivo, provvedere, eventualmente, alla riassegnazione provvisoria della delega.
Le modalità di elezioni saranno previste dal Regolamento allo Statuto.
Art. 9
I colleghi dei Sindaci e da Probiviri sono composti da tre membri effettivi. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano di età.
Il primo degli eletti ricoprirà l’incarico di Presidente di Collegio.
Le modalità di elezione saranno previste dal Regolamento allo Statuto.
Per i subentri si attingerà a partire dal primo dei non eletti.
Art. 10
I delegati al Congresso dell’ORSA Ferrovie devono rappresentare l’espressione numerica degli iscritti a livello nazionale di ogni Sindacato. Essi saranno eletti nelle circoscrizioni Regionali di appartenenza secondo le norme Statutarie di ciascun Sindacato con il coinvolgimento della maggioranza certificata degli iscritti attraverso forme di democrazia diretta e partecipata secondo le modalità previste dagli Statuti/Regolamenti di ciascun Sindacato appartenente in ragione di 1 (uno) delegato ogni 100 (cento) iscritti. I resti saranno distribuiti come previsto dal Regolamento allo Statuto.
Tutti i procedimenti disciplinari devono aver termine prima della proclamazione delle operazioni di apertura del Congresso.
I procedimenti non conclusi per cause di forza maggiore oggettivamente riscontrate si intendono estinti.
Tutte le cariche centrali e periferiche dell’ORSA Ferrovie decadono con l’indizione dei relativi Congressi e continuano ad espletare in via ordinaria il proprio mandato fino alle elezioni dei nuovi organi.
Art. 11
Ogni socio è organizzato nel Sindacato in relazione alla qualifica o al profilo professionale rivestito. Nel caso di cambio di qualifica o profilo a qualsiasi titolo, l’iscritto va computato nel Sindacato o settore corrispondente.
Per il profilo Professionale di Quadro – che riveste o acquisisce tale qualifica – resta iscritto nel Sindacato di provenienza o, se neoiscritto, confluirà nel Sindacato da esso indicato.
In caso di accertata e definiva inidoneità al profilo rivestito, il socio dovrà essere organizzato nel Sindacato che rappresenta gli interessi professionali dei profili preposti all’espletamento dell’attività svolta.
Al Socio viene riconosciuta la facoltà di continuare ad essere organizzato nel Sindacato che rappresenta gli interessi professionali del profilo che ancora riveste.
TITOLO III
ORGANI DELL’ORSA FERROVIE
Art.12
Sono organi dell’ORSA Ferrovie:
Art. 13 – Congresso Nazionale
Il Congresso è il supremo organo deliberativo dell’ORSA Ferrovie, si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria.
Per la convocazione in sessione straordinaria necessita la richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Generale, oppure del 50%+1 degli iscritti.
La convocazione ordinaria o straordinaria va data mediante avviso a tutti gli organi di stampa dell’ORSA Ferrovie e dei Sindacati ad essa appartenenti, unitamente all’ordine del giorno.
Il Congresso dell’ORSA Ferrovie deve essere preceduto dai Congressi dei Sindacati di categoria, che dovranno fa r pervenire alla presidenza del Congresso Nazionale, prima dell’apertura dei lavori congressuali, le loro piattaforme rivendicative specifiche e le eventuali proposte di modifica allo Statuto.
Il verbale deve contenere l’elezione del Segretario Nazionale/Legale rappresentante del Sindacato di categoria, per la successiva cooptazione all’interno dell’Esecutivo di ORSA Ferrovie. La durata temporale ordinaria dell’incarico deve coincidere con quella ordinaria federativa.
In caso di quiescenza/pensionamento/dimissioni del Segretario Nazionale del Sindacato di categoria o di altra causa oggettiva che impedisca il mantenimento delle deleghe prima della scadenza ordinaria dell’incarico, le stesse vengono attribuite al Segretario Generale.
Art. 14
Al Congresso hanno voto deliberativo gli eletti secondo le norme previste dal presente Statuto e i membri del Consiglio Generale in carica.
I membri delegati dalla base, nelle votazioni, esprimono voto 100 (cento) mentre i componenti il Consiglio Generale di cui all’art. 16 esprimono voto 1 (uno), valore nominale.
Le delibere del Congresso sono da ritenersi valide quando siano presenti almeno la met più uno dei voti congressuali dei delegati di base.
Art. 15
Il Congresso esamina l’azione Sindacale degli organi dirigenti uscenti, delibera:
Elegge:
Ratifica a maggioranza relativa i Consiglieri Generali individuati con il rapporto di uno ogni 120 (centoventi) iscritti – ripartiti in misura proporzionale agli associati ai Sindacati nelle singole Regioni con il sistema dei maggiori resti, riconoscendo, in aggiunta, un Consigliere a quei Sindacati a cui il metodo di ripartizione non attribuisce alcun consigliere. Tali liste possono essere maggiorate fino ad un massimo del doppio dei Consiglieri spettanti per gli eventuali subentri individuando per ogni Consigliere il relativo subentro appartenente alla Regione.
I Consiglieri Generali individuati con il criterio di cui sopra verranno inseriti nella lista presentata dal Segretario Nazionale di settore all’apertura del Congresso.
Art.16 – Il Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto:
I componenti di Segreteria Generale ORSA e/o ORSA Traporti se di estrazione ORSA Ferrovie, sono membri di diritto.
I membri di diritto del Consiglio Generale, qualora fossero eletti alla carica di Consigliere, devono scegliere entro la prima convocazione del Consiglio stesso quale carica mantenere.
Art. 17
Le delibere del Consiglio Generale sono valide quando sono presenti almeno il 50%+ 1 degli aventi diritto.
Le delibere del Consiglio Generale sono prese, di norma, a maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui la votazione interessi la sottoscrizione dei CCNL (compresi quelli di grandi imprese a valenza nazionale), i Consiglieri Generali, avranno voto 120 mentre i membri di diritto esprimeranno voto 1.
Art. 18
Il Consiglio Generale, si riunisce almeno una volta l’anno e ha il compito di:
Art. 19
Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione dell’Esecutivo Nazionale o su richiesta del 50%+1 dei Consiglieri Generali.
Ha facoltà di:
In caso di dimissioni o sfiducia (volontarie o di fatto) del Segretario Generale, la sostituzione dello stesso avverrà in un Congresso Nazionale Straordinario con le modalità previste dal Regolamento.
Art. 20
Il subentro, per dimissioni, decadenza, o passaggio ad altro settore, di un Consigliere eletto ratificato dal Congresso avverrà con il subentro individuato così come specificato all’art. 15.
Nei casi di esaurimento del subentro il nuovo Consigliere verrà indicato dal Segretario nazionale di settore attingendo dalla lista ratificata dal Congresso.
Un Consigliere decade quando per due volte senza giustificato motivo, dopo il Congresso che lo ha eletto, non partecipa alle riunioni del Consiglio Generale.
Nelle riunioni del Consiglio Generale solo i Segretari Regionali e i Segretari nazionali di settore possono delegare i rispettivi Aggiunti o Vice a partecipare, in loro vece.
I componenti il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri hanno diritto di voto sulle specifiche materie di competenza.
Art. 21 – Il Consiglio Federativo
Il Consiglio Federativo è così composto:
Esso è presieduto dal Segretario Generale.
Art. 22
Il Consiglio Federativo è il massimo Organo in materia di politica del territorio e del trasporto ferroviario ad esso collegato.
È l’organo tecnico-deliberativo che, nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Nazionale e delle direttive fissate dal Consiglio Generale, è competente a:
Delibera a maggioranza semplice.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 23 – Esecutivo Nazionale
È l’organo che dà attuazione alle delibere di ORSA Ferrovie.
È composto da:
Analizza le problematiche contrattuali e gli aspetti generali del rapporto di lavoro.
Predisporre i documenti rivendicativi-organizzativi da sottoporre all’approvazione della Segreteria Generale.
Ratifica, su proposta del Segretario Generale, la nomina del Cassiere Nazionale Ferrovie.
Propone al Consiglio Federativo le convenzioni con gli Enti Patronali e Fiscali per il servizio ai soci.
È presieduto dal Segretario Generale che ne coordina l’attività sindacale.
L’Esecutivo Nazionale:
L’Esecutivo, per lo svolgimento dell’attività, potrà auto-organizzarsi, prevedendo, ove lo ritenga opportuno, apposite strutture tecniche. Predisporrà la bozza di regolamento interno da proporre all’approvazione del Consiglio Generale.
Fermo restando le modalità di sottoscrizione degli accordi, così come definite ai precedenti commi, i mandati, assunti nei contesti federativi secondo quanto previsto dal presente Statuto, vanno assolti e attuati dal Membro delegato. In caso di trattative particolarmente complesse il componente delegato ha la facoltà di chiedere il sostegno e il supporto del Segretario Generale o dell’Aggiunto che in tali casi sottoscriveranno gli accordi.
In caso di necessità l’’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 24 – Il Segretario Generale
Art. 25
Il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale nelle specifiche competenze, quando questo ne sia impedito per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione.
È specifica competenza del Segretario Generale aggiunto lo studio dei problemi rivendicativi generali e cura anche la soluzione dei problemi sociali associati a rivendicazioni sindacali.
Per la soluzione di questi problemi e per i relativi studi da proporre agli organi statutari si avvarrà della collaborazione dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale aggiunto cura in accordo con l’Esecutivo, tutte le vertenze di carattere giudiziario interessanti la categoria.Art. 25
Il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale nelle specifiche competenze, quando questo ne sia impedito per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione.
È specifica competenza del Segretario Generale aggiunto lo studio dei problemi rivendicativi generali e cura anche la soluzione dei problemi sociali associati a rivendicazioni sindacali.
Per la soluzione di questi problemi e per i relativi studi da proporre agli organi statutari si avvarrà della collaborazione dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale aggiunto cura in accordo con l’Esecutivo, tutte le vertenze di carattere giudiziario interessanti la categoria.
Art. 26 – Organi Periferici
Congresso Regionale
Il Congresso Regionale/Compartimentale è il massimo organo della Regione o del Compartimento e si svolge in precedenza a quello Nazionale.
Esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico-sindacale relativa.
Formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.
Con l’indizione del Congresso Regionale/Compartimentale, tutte le cariche sindacali regionali e provinciali di giurisdizione decadono e continuano ad espletare in via ordinaria, i rispettivi mandati, fino alla elezione da parte dei rispettivi Organi.
Il Congresso Regionale/Compartimentale è composto dai delegati eletti in proporzione agli iscritti di ciascun Sindacato presente nel territorio di giurisdizione, in ragione di:
Ripartiti con voto 1 (uno) i membri del Direttivo Regionale uscente e le RSU nelle circoscrizioni di competenza, purché iscritti all’ORSA settore ferroviario.
Esso elegge:
Il Segretario Regionale e Segretario Regionale Aggiunto devono essere di espressione settoriale diversa.
Le modalità di elezione saranno previste dal Regolamento allo Statuto.
Art. 27 – Il Direttivo Regionali/Compartimentali
È l’organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso regionale dell’ORSA Ferrovie.
Esso è composto da:
È presieduto dal Segretario Regionale/Compartimentale.
Alle riunioni del Direttivo Regionale/Compartimentale partecipano con voto consultivo i Presidenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri Regionali/Compartimentali.
È convocato dal Segretario Regionale/Compartimentale e si riunisce almeno due volte l’anno per discutere e deliberare su problemi di politica sindacale riguardante il territorio di giurisdizione.
Approva il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa.
Delibera sulla proposta di istituzione di nuove Segreterie Provinciali, che si rendessero necessarie per il decentramento dell’attività sindacale, con maggioranza dei 2/3.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 28
Le delibere del Direttivo Regionale/Compartimentale è ammessa delega solo ai Segretari Regionali dei Sindacati o raggruppamenti organizzati ai rispettivi Aggiunti e ai Segretari Provinciali per i loro Aggiunti.
Ha facoltà di:
Sfiduciare il Segretario Regionale/Compartimentale e/o il Segretario Regionale/Compartimentale Aggiunto con maggioranza dei 2/3 dei componenti del Direttivo Regionale. La mozione di sfiducia deve essere proposta, all’apertura di lavori, da almeno un terzo dei suoi Componenti;
Art. 29 – Esecutivo Regionale/Compartimentale
È composto da:
L’esecutivo regionale su proposta del Segretario regionale accompagnata da parere motivato delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti l’attribuzione della delega e la revoca della stessa. Il voto dei Segretari regionali di settore viene calcolato proporzionalmente in relazione alla rappresentanza reale degli associati. In tal senso si fa riferimento agli ultimi dati mensili comunicati dall’Esecutivo nazionale.
Analizza le problematiche contrattuali che interessano il territorio e predispone i documenti rivendicativi – organizzativi da sottoporre all’approvazione del Direttivo Regionale.
Valuta gli eventuali ricorsi di carattere legale sotto gli aspetti sindacali ed economici.
L’Esecutivo Regionale delibera al 4/5 rispetto alla rappresentanza reale dei vari settori, in tal senso si fa riferimento ai dati mensili comunicati dalla Segreteria Generale.
Ratifica, su proposta del Segretario Regionale, la nomina del Cassiere Regionale ORSA Ferrovie.
Fermo restando le modalità di sottoscrizione degli accordi così come definite ai precedenti commi, i mandati, assunti nei contesti federativi secondo quanto previsto dal presente Statuto, vanno assolti e attuati dal Membro delegato in caso di trattative particolarmente complesse il componente delegato ha la facoltà di chiedere il sostegno e il supporto del Segretario Regionale o dell’Aggiunto che in tali casi sottoscriveranno gli accordi.
In caso di vacanza a qualsiasi titolo della delega è cura del Segretario Regionale, in accordo con l’Esecutivo, provvedere alla riassegnazione provvisoria della delega.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 30
Il Segretario Regionale/Compartimentale è il legale rappresentante dell’ORSA Ferrovie nel territorio di competenza.
Rappresenta l’ORSA Ferrovie nelle trattative territoriali di competenza. Può delegare tale attribuzione ad un altro Membro dell’Esecutivo Regionale/Compartimentale, così come previsto del presente Statuto.
Proclama – o autorizza la proclamazione - di scioperi generali regionali e di settore deliberati dagli organi federativi e/o settoriali previsti dai rispettivi Statuti, nel rispetto delle norme sull’esercizio del diritto di sciopero e di quanto previsto dagli articoli 6 e 23 del presente Statuto.
Sottoscrive, sentito l’Esecutivo Regionale/Compartimentale – che ne autorizza la sottoscrizione – gli accordi territoriali. Per le materie specifiche è necessario l’assenso del Responsabile Regionale del settore interessato.
Il Segretario Regionale Aggiunto sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
Art. 31
Al finanziamento delle Segreterie Regionali/Compartimentale provvede la Segreteria Generale secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Amministrativo.
Il preventivo di spesa deve essere predisposto, dal Cassiere Regionale, entro il 31 dicembre dell’anno precedenti a quello di riferimento ed essere sottoposto all’approvazione del Direttivo.
Art. 32
Il Direttivo Provinciale dell’ORSA Ferrovie è il massimo organo decisionale nell’ambito della provincia.
Esso è composto:
Il Direttivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 33
La Segreteria Provinciale è così composta:
Il Segretario Provinciale Federativo è il legale rappresentante dell’ORSA Ferrovie nella provincia.
Il Segretario Provinciale Aggiunto sostituisce il Segretario Provinciale in caso di assenza o di impedimento di questi.
Per i tre membri di Segreteria Provinciale e per le figure di apparato (organizzazione, stampa, Amministrazione, Tecnici di Segreteria) si dovrà pervenire all’individuazione di specifiche competenze.
TITOLO IV
ORGANI di CONTROLLO AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE
Art.34 – Il Collegio dei Sindaci
È l’organismo di controllo amministrativo dell’ORSA Ferrovie.
È composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale.
I membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi in base ai maggiori voti ottenuti in caso di dimissioni o decadenza di questi ultimi.
Il Presidente del Collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze. Il Presidente convoca e presiede le riunioni alla quali partecipano solo i membri effettivi. Le delibere sono prese a maggioranza.
I membri in carica partecipano di diritto ai lavori del Consiglio Generale senza diritto di voto.
Il Regolamento di funzionamento dell’Organismo è approntato dall’Esecutivo Nazionale e approvato con delibera dal Consiglio Generale, così come previsto all’art. 18.
I membri in carica del Collegio dei Sindaci, non possono rivestire lo stesso incarico né altre cariche all’interno dell’ORSA Ferrovie, né rivestire lo stesso incarico all’interno del Settore di Provenienza.
Art. 35 – Collegio dei Probiviri
È l’organismo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e del Regolamento interni di ORSA Ferrovie.
È composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale.
I membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi, seguendo l’ordine dei maggiori voti ottenuti, in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.
Il Presidente del collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le delibere sono prese a maggioranza.
Il Collegio è anche l’organo di appello per le decisioni adottate dai collegi dei Probiviri dei Sindacati appartenenti e di quelli Regionali di ORSA Ferrovie.
Il Regolamento di funzionamento dell’Organismo è predisposto dall’Esecutivo Nazionale e approvato con delibere dal Consiglio Generale, così come previsto all’art. 18.
I Membri del Collegio dei Probiviri, non possono rivestire lo stesso incarico né altre cariche all’interno dell’ORSA Ferrovie, né rivestire lo stesso incarico all’interno del Sindacato di provenienza.
TITOLO V
STAMPA
Art. 36
ORSA Ferrovie promuove la sua politica sindacale attraverso propri o locali canali multimediali con delibera dell’Esecutivo Nazionale.
Può avvalersi di esperti di comunicazione e marketing a cui affidare la promozione delle attività svolte dal Sindacato.
Può acquistare spazi di promozione delle attività svolte dal sindacato o ricevere contributi economici a favore della promozione della propria attività sindacale.
Art. 37 – Amministrazione
La ripartizione delle entrate da deleghe degli iscritti di ORSA Ferrovie è così articolata.
Il restante 90% degli introiti, al netto dei contributi a ORSA Trasporti e Confederazione, è così ripartito:
Il Cassiere dovrà predisporre:
Al rendiconto finanziario deve essere allegata la relazione del Collegio dei Sindaci.
Art. 38
L’ORSA Ferrovie può essere sciolta con il consenso dei 4/5 dei voti del Congresso Nazionale. In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego delle risorse finanziarie dell’ORSA Ferrovie.
Art. 39
Al presente Statuto è allegato il Regolamento che ne è parte integrante.